Aste on line - Normativa

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Moderatore: robymi

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filippo ferrario
Messaggi: 78
Iscritto il: 29 giugno 2013, 6:15

Aste on line - Normativa

Messaggio da filippo ferrario »

Ad alcune osservazioni ricevute in vari post presenti nel sito per cui non facciamo Aste online ho risposto:

Cari amici,

in Italia è vietato dalla legge vendere tramite Asta Pubblica utilizzando la piattaforma online, chi lo fa è contro la legge, poichè non viene tutelato il consumatore finale che può rifiutarsi di pagare il lotto aggiudicato, invalidando l'asta stessa, che non può rifarsi sul compratore (vedi un paio di sentenze a riguardo...).
Essere fuori dalla legge non sapendolo è un conto, sapendolo è un reato, ignorantia legis non excusat!

Cito così è chiaro per tutti:

DECRETO LEGGE 114 del 15/3/1997
Art. 18

Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione e' soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attivita' puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.

4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attivita' e' in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza e' consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresi' le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Non appena tale legge verrà, spero logicamente, modificata, saremo lieti di effettuare aste online.

Un caro saluto!
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Antonello Cerruti
Messaggi: 6576
Iscritto il: 16 luglio 2007, 12:45

Re: ASTA FERRARIO DEL 24 MARZO 2019

Messaggio da Antonello Cerruti »

Caro Filippo, l'argomento è estremamente interessante ed in parte complesso.

Voglio qui ribadire che le offerte online (come quelle scritte che arrivano per posta o per email, quelle telefoniche o via fax) sono pienamente valide ed accettate anche in Italia laddove non incidono automaticamente ed in via inderogabile nella conclusione dell'asta.

Intendo con questo riaffermare che è solo il martelletto del banditore che perfeziona la compravendita stabilendo anche il prezzo raggiunto.
Come si arriva a questa determinazione esula da questo nostro dissertare ma, essendo evidente che il banditore (e la casa d'aste) possono riservarsi (e lo fanno sempre) di accettare questa o quella offerta, non esiste automatismo tra l'offerta, la pattuizione ed il raggiungimento del prezzo ed aggiudicazione vera e propria.

In quarantacinque anni di professione addentro il mondo delle aste mi è capitato tante volte di veder rifiutato un acquirente e le sue offerte per mancanza di affidabilità o di solvibilità. Sarà capitato anche a te, immagino.

Questa prudente discrezionalità è applicata a tutela del venditore e della certezza della vendita.
E' la stessa che la norma che tu hai citato ha voluto tutelare.

Ma nessuna delle aste filateliche italiane ha ignorato questa prudenza o violato questa tutela proprio perchè esige la conoscenza anagrafica (e fiscale) dell'acquirente ed addirittura stabilisce un tetto alla somma delle sue offerte.

In definitiva, e per non annoiare chi avrà avuto la bontà di leggermi, non posso che ribadire che una cosa sono le aste che si perfezionano online (e che rimangono vietate in Italia) ma ben altra sono le aste filateliche italiane tradizionali alle quali la partecipazione via internet o per iscritto o attraverso telefono è filtrata/mediata dal personale della casa d'asta.

Al momento di battere questo mio messaggio ho fatto una rapida incursione in internet e leggi cosa ho trovato:
https://www.diritto.it/aste-on-line-e-v ... plicabile/

Questa sentenza della suprema Corte di Cassazione (posteriore ed interpretativa della norma del 1998) stravolge tutte le nostre opinioni e nega addirittura - almeno ad una prima sommaria lettura - che le aste di cui parliamo e scriviamo ... siano aste ma solo vendite a distanza e quindi aperte, anzi apertissime a qualunque intervento via internet.

Cordiali saluti.
Antonello Cerruti
romoloromani
Messaggi: 3
Iscritto il: 14 giugno 2013, 10:51

Re: ASTA FERRARIO DEL 24 MARZO 2019

Messaggio da romoloromani »

Ho avuto modo di ricostruire il quadro normativo in occasione di una contestazione mossa ad una casa d'aste e arrivo a conclusioni leggermente diverse.

A norma dell’art. 18, quinto comma, del D.Lg.vo n. 114/1998, le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

Per la giurisprudenza della Cassazione (Cass. civ. Sez. II, 10 ottobre 2005, n. 19.668) il divieto di cui all’art. 18, quinto comma, del D.Lg.vo n. 114/1998 è esteso anche alle aste effettuate per mezzo di Internet, inteso quale «altro mezzo di comunicazione».

Tuttavia, secondo l'interpretazione corrente, avallata dalla circolare del Min. Att. Prod. n. 3547/C del 2002, le contrattazioni comunemente conosciute come “aste on line” non rientrano nella fattispecie dell'asta tradizionale, vietata nella forma “on line”, ma rappresentano delle vendite a distanza a prezzo dinamico.

A questo proposito l’art. 50, lettera b), del codice del consumo chiarisce come i contratti a distanza possano legittimamente concludersi anche se alcune offerte vengono presentate precedentemente alla seduta «d'asta», ovvero attraverso tecniche di comunicazione a distanza, e cioè con qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti.

Ne consegue che quelle che vengono chiamate aste "on line" non sono delle vere e proprie aste, vietate nella forma "on line", ma contratti a distanza in cui il contraente viene scelto sulla base dell'offerta più alta, contratti sottoposti alla relativa disciplina, ivi compreso il diritto di recesso a favore del consumatore, entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto i francobolli, senza dover addurre alcun motivo.

Segnalo che fuori dell'ambito della filatelia molte sono le case d'asta che prevedono la forma on line dell'asta ma contestualmente contemplano il diritto di recesso del consumatore nei quindici giorni dal ricevimento dell'opera d'arte.

Per uno sguardo a come la pensano oltralpe (considerando anche che la materia è oggetto di direttive europee recepite dagli stati membri):
http://www.dirittobancario.it/rivista/p ... ta-on-line

Cordialmente,

Notaio Luca Restaino
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arditiroma
Messaggi: 162
Iscritto il: 12 febbraio 2016, 7:30

Re: ASTA FERRARIO DEL 24 MARZO 2019

Messaggio da arditiroma »

Grazie delle preziosissime informazioni
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Antonello Cerruti
Messaggi: 6576
Iscritto il: 16 luglio 2007, 12:45

Re: ASTA FERRARIO DEL 24 MARZO 2019

Messaggio da Antonello Cerruti »

In termini ben più tecnici e precisi dei miei, Luca Restaino ha confermato quanto io avevo scritto sopra e che derivano dalla mia esperienza "esperienza sul campo" assai più che dalle mie conoscenze specifiche.

Fondamentale è anche l'applicabilità del diritto di recesso che è sempre ammesso tranne quanto esplicitato sub paragrafo "e" dell'articolo 2, laddove cita in maniera inoppugnabile la non applicabilità di tale diritto proprio nelle vendite all'asta; proprio per la certezza della compravendita e per rispettare i tempi di definizione della stessa, nel rispetto delle esigenze della casa d'asta, del venditore e dell'acquirente.

D'altra parte, è altresì evidente a tutti che la possibilità di esaminare un lotto all'asta filatelica (anche mediante la perizia di un esperto di fiducia) è garanzia superiore a quella di acquistare un bene offerto in televisione e non controllabile nei dettagli.

Altra distinzione è tra l'offerta di un bene "industriale" (e quindi sostituibile) e di un oggetto "collezionistico" (e quindi un unicum); ma questa ci allontanerebbe dal nostro discorso.

Per chi volesse addentrarsi nell'esame dell'applicazione del diritto di recesso, consiglio la lettura di quanto riportato nel seguente sito
https://www.gustarosso.it/index.php/dir ... cesso.html

Cordiali saluti.
Antonello Cerruti

Rev LB May 2020
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