Ricettazione, incauto acquisto e prova della buona fede

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mestrestamps
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Ricettazione, incauto acquisto e prova della buona fede

Messaggio da mestrestamps »

Ciao:

Articolo apparso ieri su un quotidiano nazionale a diffusione gratuita
leggo_1 001.jpg


DOMANDA

Un collezionista che in buona fede acquista del materiale di provenienza illecita come sopra, naturalmente rintracciabile in quanto registrato al sito, ma senza scontrino fiscale come nella maggior parte dei casi in queste contrattazionI

PUO' ESSERE PASSIBILE DI DENUNCIA PER RICETTAZIONE??

Ciao:

Andrea
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el che
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Re: materiale rubato in vendita su ebay

Messaggio da el che »

La presenza o meno dello scontrino è un problema diverso (fiscale).

L'acquisto di materiale rubato comporta invece due eventualità:

- l'incauto acquisto se viene dimostrata la buona fede

- la ricettazione nel caso opposto

Ciao: Ciao: Ciao:
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mestrestamps
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Re: materiale rubato in vendita su ebay

Messaggio da mestrestamps »

Ciao:

Grazie Virgilio :clap: :clap: puntuale e preciso come sempre :!: :!:

Ciao:

Andrea
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Alberto Del Bianco
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Re: materiale rubato in vendita su ebay

Messaggio da Alberto Del Bianco »

Direi che si configura l'incauto acquisto se la differenza tra il prezzo reale e quello pagato è notevole. Mentre per la ricettazione chi compra sa che è materiale di provenienza illecita.
Alberto Del Bianco
prefil
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Re: materiale rubato in vendita su ebay

Messaggio da prefil »

Secondo me un acquirente su ebay dovrebbe essere al 99% in buona fede e quindi potrebbe rispondere soltanto di incauto acquisto.
Ciao: Ciao:
Luca
Luca L.

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Presidente dell'Associazione Italiana di Storia Postale https://www.aisp1966.it/, Consigliere FSFI con delega a manifestazioni e giurie, Consigliere USFI.
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Alberto Del Bianco
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Re: materiale rubato in vendita su ebay

Messaggio da Alberto Del Bianco »

....essendo in buona fede credo che non debba rispondere di niente Ciao:
Alberto Del Bianco
el che
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Re: materiale rubato in vendita su ebay

Messaggio da el che »

dbarezzo ha scritto:....essendo in buona fede credo che non debba rispondere di niente Ciao:


Certamente. Ma prima bisogna dimostrare di essere in buona fede.......


Del possesso di buona fede di beni mobili


Art. 1153 Effetti dell'acquisto del possesso

Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.

La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente.

Nello stesso modo si acquistano diritti di usufrutto, di uso e di pegno (981, 1021, 2784).

Art. 1154 Conoscenza dell'illegittima provenienza della cosa

A colui che ha acquistato conoscendo l'illegittima provenienza della cosa, non giova l'erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.

Art. 1155 Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri

Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile

(812), quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.

Art. 1156 Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri (815 e seguente, 2683 e seguenti; Cod. Nav. 146 e seguenti,753 e seguenti).


Ciao: Ciao: Ciao:
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Alberto Del Bianco
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Re: materiale rubato in vendita su ebay

Messaggio da Alberto Del Bianco »

Ho avuto troppe esperienze in campo penale su questo argomento e mai ho proceduto a denuncia di persone che acquistavano essendo totalmente in buona fede trovando sempre concorde l'A.G.. Anzi mi è capitato un caso in cui l'A.G. ha disposto la restituzione di un bene sequestrato, perchè di illegittima provenienza, alla persona che lo aveva acquistato in buona fede e non al vecchio proprietario che si è dovuto rivalere nei confronti del venditore.
Alberto Del Bianco
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LisaSimpson
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Re: materiale rubato in vendita su ebay

Messaggio da LisaSimpson »

Salve a tutti, tento di dare il mio contributo.

dbarezzo ha scritto:Direi che si configura l'incauto acquisto se la differenza tra il prezzo reale e quello pagato è notevole. Mentre per la ricettazione chi compra sa che è materiale di provenienza illecita.

In linea di masima è così.

Art. 648 cod. pen. - Ricettazione.
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.


Art. 712 cod. pen. - Acquisto di cose di sospetta provenienza
Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 10 .
Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.


Nel primo caso, occorre il dolo, ovverosia la consapevolezza della provenienza delittuosa ed il fine di trarre profitto.
Nel secondo caso, si risponde a titolo di colpa: se mi offrono a 100 euro un Rolex autentico, debbo sospettare ed accertarmi della legittima provenienza.

In effetti all'incauto acquisto occorre stare piuttosto attenti: il testo della norma è abbastanza ampio, l'entità del prezzo è solo un caso, ma rilevano anche "la qualità delle cose" e "la condizione di chi la offre".
Insomma se mettono in vendita una pergamena del XIII secolo, per di più su e-bay (il venditore non ha un negozio, nè una faccia....), forse ci si dovrebbe proprio domandare, e domandargli: "ma questo dove li ha trovati 'sti documenti??" .
Se la risposta non è documentata o, comunque, soddisfacente, meglio rinunciare all'acquisto :oo: :oo:
Al fine di accertare la legittima provenienza, infine, le norme del codice civile citate da Virgilio, rilevano fino a un certo punto, anzi forse per niente. Cioè, per accertarmi della legittima provenienza in capo al venditore delle merci sospette non posso invocare la norma del "possesso vale titolo" (cioè: se le detiene vuol dire che sono sue...).

Mi sembra che i p.m. siano piuttosto severi in proposito
Ciao: Ciao:
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Alberto Del Bianco
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Re: materiale rubato in vendita su ebay

Messaggio da Alberto Del Bianco »

:clap: neache il mio vecchio insegnante di C.P. e C.P.P. Dr. Vigna sarebbe stato più chiaro :-))
Alberto Del Bianco
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mestrestamps
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Re: materiale rubato in vendita su ebay

Messaggio da mestrestamps »

Ciao:

LisaSimpson ha scritto:Salve a tutti, tento di dare il mio contributo.


Grazie LISASIMPSON :clap: :clap: , ci contavo su un tuo intervento... :rosa: :rosa:

Ciao:

Andrea

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sicilpost

Legislazione falsi

Messaggio da sicilpost »

Ciao: a tutti
e' possibile inserire qualcosa su quella che e' la pena o la multa per chi vende ontinuamento falsi o per chi ha una percentuale alta di falsi nelle proprie vendite,magari qualcuno leggendo a cosa va incontro decida di darci un taglio,prevenire e' meglio che curare
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Franco Moscadelli
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Re: Nuova iniziativa del Forum con il CNPFI

Messaggio da Franco Moscadelli »

Ciao: sicilpost. Se non erro mi sembra che la falsificazione di carta filigranata e dei bolli postali abbia come pena dai due ai sei anni di reclusione e la multa dovrebbe essere sui 1000 €uro. Per la falsificazione dei francobolli fuori corso la pena è ridotta di un terzo. Poi Lisa mi spiegherà perchè. Io non vedo differenza a falsificare un prioritario e falsificare un Volta violetto. Mi ero dimenticato che le pene sarebbero inflitte anche a chi compra, ma vedo che questa clausola non è che sia molto applicata................................................................................................. :abb: Franco Moscadelli
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sicilpost

Re: Nuova iniziativa del Forum con il CNPFI

Messaggio da sicilpost »

Ciao:
credo che tanti vendano falsi pensando ..........ma si',...........chi vuoi che venga,......non sto uccidendo nessuno.
invece credo sia giusto sapere quali sono le pene e le sensazioni.
...............certo che con 2 anni e 6 mesi meglio pensarci finche' si e' fuori che la' dentro.
speriamo che queste poche righe servano a scoraggiare anzi ad aiutare qualcuno.
Ciao: Ciao: Ciao: Ciao: Ciao:
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Franco Moscadelli
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Re: Nuova iniziativa del Forum con il CNPFI

Messaggio da Franco Moscadelli »

Ciao: Hai ragione... comunque se leggi meglio non due anni e sei mesi ma dai due ai SEI anni. Ciao, :abb: Franco.
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el che
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Re: Nuova iniziativa del Forum con il CNPFI

Messaggio da el che »

CODICE PENALE

TITOLO VII - DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA



CAPO I

DELLA FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO



ART. 453 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni; 1) chiunque contraffa' monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.


ART. 455 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla meta'.


ART. 457 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.


ART. 459 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale si intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.


ART. 460 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

Chiunque contraffa' la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.


ART. 461 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.


LEGGE 4 OTTOBRE 2004, N. 254


Modifica all’articolo 33 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in materia di tutela del commercio filatelico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004


ART. 1 - All’articolo 33 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente comma:


“Se i fatti previsti dagli articoli 459, 460 e 461 del codice penale si riferiscono a francobolli non in corso, ma che hanno avuto corso legale, emessi sia dallo Stato italiano che da Stati esteri, si applicano le pene stabilite da tali articoli ridotte di un terzo”.

Ciao: Ciao: Ciao:
sicilpost

Re: Nuova iniziativa del Forum con il CNPFI

Messaggio da sicilpost »

Ciao: a tutti
io credo leggendo cio' che ha inserito il dott. Terrachini che oggi come oggi cercare di fare i furbi e' ignoranza,la legge c'e' e' mi sembra giustamente severa.
leggendo queste notizie non so' se sarei capace di denunciare qualcuno mi porterei dietro di me un fardello pesantissimo,pero' credo sia giusto tutelare i collezionisti.
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LisaSimpson
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Re: Nuova iniziativa del Forum con il CNPFI

Messaggio da LisaSimpson »

Franco Moscadelli ha scritto:Per la falsificazione dei francobolli fuori corso la pena è ridotta di un terzo. Poi Lisa mi spiegherà perchè. Io non vedo differenza a falsificare un prioritario e falsificare un Volta violetto.

Perchè in caso di valori aventi corso legale gli interessi tutelati sono molteplici: non solo la fede pubblica in sè e per sè e l'interesse del cittadino, ma anche la finanza pubblica.
Franco Moscadelli ha scritto:Mi ero dimenticato che le pene sarebbero inflitte anche a chi compra, ma vedo che questa clausola non è che sia molto applicata................................................................................................. :abb: Franco Moscadelli

Chi acquista valori contraffatti è punibile solo se lo fa al fine "di metterli in circolazione".
Per l'uso in buona fede di francobolli falsificati la pena sarebbe la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 1.032, pena da diminuire di un terzo ai sensi dell'art. 457.
La norma si riferisce solo ai francobolli in corso, in quanto per quelli fuori corso non si può pensare ad un loro "uso", tale non essendo quello colelzionistico.
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Re: Nuova iniziativa del Forum con il CNPFI

Messaggio da Franco Moscadelli »

Ciao: Grazie Lisa, non avrei mai pensato alla finanza pubblica.....Ma dimmi allora, perchè vengono multati degli ignari turisti che comprano orologi o borse falsi da venditori ambulanti "PER SE'", non certo per metterli in circolazione. Dov'è la differenza tra una borsa ed un francobollo, esclusa la perdita dell'incasso della "firma"...ecc.? Grazie di nuovo. :abb: Franco
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Giovanni Piccione
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Re: Nuova iniziativa del Forum con il CNPFI

Messaggio da Giovanni Piccione »

E' una cosa che mi è venuta fuori in maniera "estemporanea" leggendo questa frase citata da Lisa
"pena da diminuire di un terzo ai sensi dell'art. 457"
siccome questo è uno dei tanti esempi poichè la pena si riduce per una marea di altri motivi (reo confesso, patteggiamento, attenuanti, primo reato, indulto, ecc.) mi è venuto da associare il Codice Penale al Sassone....
La quotazione (pena prevista) è sempre molto lontana dal valore di mercato (pena effettiva).... e poi ce la prendiamo con i cataloghi :-)) :-)) :-))
Ciao:
"SE IO DO UNA MONETA A TE E TU DAI UNA MONETA A ME, ALLA FINE AVREMO UNA MONETA CIASCUNO; MA SE IO DO UN'IDEA A TE E TU DAI UN'IDEA A ME, ALLA FINE AVREMO CIASCUNO DUE IDEE" Proverbio cinese
” Le idee migliori non vengono dalla ragione, ma da una lucida, visionaria follia."(Erasmo da Rotterdam)
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