Giorgio Di Raimo ha scritto:
non posso credere che non si possono vendere i falsi passati per posta dell'epoca...bisognerebbe distruggere allora decine e decine di ducumenti postali d'antiquariato , delle vere e proprie chicche filatelico-storico-postali....a cominciare da quelle con i Falsi di Lombardo veneto di Verona e Milano che hanno allietato mitici collezionisti a partire da Ferrari per arrivare a Cappelaro , passando per quelle celeberrime e bellisime di Napoli Regno e Province, tra cui pezzi unici del nostro Risorgimento.... ed infine queste del Pontifico che riscuotono, specialmente se su documento, un notevole successo a tutte le Aste in giro per il mondo...che facciamo ??? alleggeriamo il Sassone di 30 pagine???
Ciao
Giorgio,
questa è la legge Giovanardi:
Legge 4 ottobre 2004, n. 254 (Legge Giovanardi)
"Modifica all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in materia di tutela del commercio filatelico"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004
1. All'articolo 33 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se i fatti previsti dagli articoli 459, 460 e 461 del codice penale si riferiscono a francobolli non in corso, ma che hanno avuto corso legale, emessi sia dallo Stato italiano che da Stati esteri, si applicano le pene stabilite da tali articoli ridotte di un terzo».
Questo è l'articolo 33 del testo unico ecc. ecc. che è stato modificato dalla legge Giovanardi:
D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.
"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni ."
33. Contraffazione di bolli, punzoni e relative impronte ed uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. Tutela penale di
francobolli di altri Stati.
Le disposizioni degli articoli 468, 469, 470 e 471 del codice penale si applicano anche ove si tratti di bolli o di punzoni delle macchine affrancatrici e delle impronte relative.
Agli effetti degli articoli 459 e seguenti del codice penale i francobolli di Stato esteri sono equiparati a quelli italiani.
e questi sono gli articoli del Codice Penale a cui si fa riferimento:
Codice Penale
Art. 453. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.
E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:
1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
Art. 455. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.
Art. 457. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.
Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.
Art. 459. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.
Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
Art. 460. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.
Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.
Art. 461. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
Io l'ho letta e riletta e non sono riuscito a trovare alcuna frase, comma o cavillo che possa permettere di escludere dal disposto della legge i falsi d'epoca creati allo scopo di frodare la posta, ma magari sono io che non so interpretarla.
Ad ogni modo ognuno può leggerla e trarre le proprie conclusioni.
Riguardo al fatto se si tratti di mancanza di buon senso o di semplice ignoranza o di superficialità non lo so e non ho abbastanza elementi per giudicare.
