




Pasfil
pasfil ha scritto:Saverio...devo riconoscere che con questi tuoi gentili e chiari interventi confermi di essere "SAGGIO", come al Tuo solito.![]()
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Pasfil
valerio66vt ha scritto:pasfil ha scritto:Saverio...devo riconoscere che con questi tuoi gentili e chiari interventi confermi di essere "SAGGIO", come al Tuo solito.![]()
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Pasfil
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gabriel ha scritto:Ho informato il venditore, che conosco bene ed è persona seria e disponibile.
Mi ha ringraziato per la segnalazione, assicurandomi che avrebbe provveduto immediatamente a togliere l'inserzione. Mi ha altresì pregato di chiedere scusa a tutti gli amici del Forum e di voler credere alla sua assoluta buona fede (della quale personalmente non ho mai dubitato).
Gabriele
gianni tramaglino ha scritto: Ciao: Un plauso al venditore, che oltre a cassare l'inserzione , ha chiesto scusa : un gesto veramente apprezzabile ....
Quello contestato spiega che si tratta di cartoncini ritagliati (non da un manifesto su carta più leggera e lucida, ma da cartoncini spessi e opachi “ministeriali” dei quali esistono esempi e testimonianze nell’archivio di un vecchio perito scomparso, in mano a un estensore del Catalogo Sassone e anche un vecchio certificato “d’epoca” di Diena!) e che i colori sono i medesimi dei francobolli, non che i cartoncini sono i francobolli.
E' pur vero che l'ultima riga del certificato (mi sembra di leggere) riporta:
"Sono stampati su cartoncino non gommato nei colori originali dei francobolli adottati"
La stampa SAGGIO è stata fatta proprio per non permettere, all’epoca, di usare tali cartoncini al posto dei francobolli normali e ha la funzione e la posizione classica di una “sovrastampa” per evitare contraffazioni.
cirneco giuseppe ha scritto:criticare un certificato che può trarre in inganno chiunque.
cirneco giuseppe ha scritto:Infatti io ho scritto:E' pur vero che l'ultima riga del certificato (mi sembra di leggere) riporta:
"Sono stampati su cartoncino non gommato nei colori originali dei francobolli adottati"
rodi ha scritto:cirneco giuseppe ha scritto:Infatti io ho scritto:E' pur vero che l'ultima riga del certificato (mi sembra di leggere) riporta:
"Sono stampati su cartoncino non gommato nei colori originali dei francobolli adottati"
Scusa Pino, ma se l'italiano non è diventato improvvisamente un'opinione, il soggetto sottinteso di quella frase sono "i francobolli"; quindi non si parla di cartoncini ma di francobolli stampati su cartoncino.
Sebastiano Cilio ha scritto:Mi viene comunicato solo ora che vi era in questo sito una critica a un mio certificato e mi affretto a rispondere anche se forse è tardi e pochi leggeranno il mio intervento.
....omissis ....
3) Anche l’associazione di questo fatto ai fatti precedenti avvenuti su questo sito tra vostri scriventi e la mia persona in qualità di Presidente della Borsa Filatelica Nazionale mi sembra a dir poco fuori luogo. Nei due casi precedenti, forse non ricorderete quello di più di due anni fa, sono intervenuto con precisione e con piena ragione, per difendere l’onorabilità di Soci della Borsa, ritenuti diffamati, e non per difendere la mia persona, come ora, e mi sembra che nessuna rivincita possa essere trovata e soprattutto legata ai miei interventi positivi precedenti in qualità di Presidente della Borsa e non di Perito. Se una "vittoria" vi è stata, a detta di qualche scrivente spiritoso, non è stata mia ma dei commercianti offesi che hanno ricevuto le scuse.
.... omissis ....
Il reato di diffamazione viene definito tecnicamente reato di tipo istantaneo. Ciò sta a significare che si consuma nello stesso momento in cui appare la notizia e questa è potenzialmente leggibile da chiunque. Eliminarla, così come correggerla o eventualmente chiedere scusa, può incidere solo sulla eventuale determinazione della pena, ma non sulla sussistenza del reato. Quanto, infine alla procedibilità, bisogna ricordare che si tratta di reato procedibile a querela di parte. Il termine per la proposizione della querela è di 90 giorni dal momento in cui si è avuta conoscenza della notizia diffamatoria o dall’ultimo giorno di pubblicazione. É ovvio che nel caso in cui dovesse essere accertata la lesività delle affermazioni pubblicate, sarà possibile richiedere un risarcimento del danno, anche attraverso la costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale.[/i]
Sebastiano Cilio ha scritto:O forse si vuole solo diffamare gratuitamente facendo finta di non capire e facendo credere che il perito in questione non sappia neanche la differenza tra francobollo e cartoncino?
Codice Penale, Articolo 640
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errrore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, é punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Sebastiano Cilio ha scritto:...................
Internet permette a chiunque abbia una sufficiente conoscenza informatica la piena libertà di accesso all’informazione. [b]Una piena libertà di accesso non deve però significare che Internet possa divenire una zona franca.[/b] Occorre, allora, che si veda garantita in ogni caso la tutela di tutti quei diritti di rango costituzionale e di valore sociale, quali il diritto al nome, all’immagine, all’onore, alla reputazione. Proprio su questi ultimi, ai fini di dar riposta al suo quesito, occorre soffermarsi. L’onore e la reputazione sono protetti dall’art. 595 del codice penale a norma del quale commette il reato di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, offende la reputazione altrui, prevedendo per il colpevole la pena della reclusione fino a un anno o la multa fino ad euro 1.032. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, facendo cioè riferimento ad un episodio preciso e specifico, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Ciò in ragione del ritenere che attribuire ad un soggetto un fatto determinato e specifico abbia l’effetto di ingenerare nel destinatario una maggiore impressione di attendibilità delle circostanze narrate rispetto a quelle raccontate in modo vago, ipotetico o allusivo. Se, infine, l’offesa è arrecata col mezzo della stampa (giornali, televisione, altri mezzi di informazione) o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (forum su internet, social network), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad Euro 516,00.
Il reato di diffamazione viene definito tecnicamente reato di tipo istantaneo. Ciò sta a significare che si consuma nello stesso momento in cui appare la notizia e questa è potenzialmente leggibile da chiunque. Eliminarla, così come correggerla o eventualmente chiedere scusa, può incidere solo sulla eventuale determinazione della pena, ma non sulla sussistenza del reato. Quanto, infine alla procedibilità, bisogna ricordare che si tratta di reato procedibile a querela di parte. Il termine per la proposizione della querela è di 90 giorni dal momento in cui si è avuta conoscenza della notizia diffamatoria o dall’ultimo giorno di pubblicazione. É ovvio che nel caso in cui dovesse essere accertata la lesività delle affermazioni pubblicate, sarà possibile richiedere un risarcimento del danno, anche attraverso la costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale.
Sebastiano Cilio ha scritto:...... il presunto esperto-scopritore .....
...... qualche scrivente spiritoso ....