Ciao Francesco, cercherò di dare una opinione (anche se non sarà esaustiva).
Come è noto, il Regno delle due Sicilie non aderì alla convenzione postale della Lega Austro-Italica, alla quale tra gli Stati italici aderirono la Toscana (1850), lo Stato Pontificio (1852 e Regolamento del 15 settembre 1852), Modena e Parma. L’adesione prevedeva che ciascun Stato della Lega Austro-italica si impegnava a sostenere le spese di trasporto della corrispondenza sul proprio territorio fino alla prima stazione postale del rispettivo Stato limitrofo che era compreso nella Lega. Il peso della lettera semplice era fissato in “gramme 17 e ½” ed erano comprese 3 distanze con rispettive tassazioni. La terza considerava una distanza in linea retta oltre 20 miglia geografiche germaniche (80 miglia italiane) e una tassa (tariffa comune) per l’Austria di carantani 9 (9 Kreuzer), per lo Stato Pontificio 8 baj, per la Toscana crazie 6 e per Modena e Parma centesimi 40.
Per le corrispondenze che si scambiavano all’interno della Lega, in linea di massima, la tassa di porto era pagata anticipatamente con i francobolli e quando non affrancata o non sufficientemente affrancata la corrispondenza veniva assoggettata da una soprattassa. Pertanto, l’affrancatura di 9 Kreuzer della lettera costituisce la tassa austriaca sino al posto di scambio della corrispondenza dell’Ufficio dello Stato limitrofo, quindi lo Stato Pontificio.
Inoltre, è vero che la convenzione fondamentale (art. 8) prevedeva l’abolizione dei diritti di transito per gli Stati aderenti alla Lega – art. XV della Convezione col Pontificio -, ma ritengo non bisogna trascurare il comma 2° del menzionato art. XV:
“
Sino a che non avranno acceduto gli altri Stati Italiani alla Lega postale Austro-Italica per le loro corrispondenze a cui dà passaggio il Governo pontificio rimangono in sua facoltà le trattative coi medesimi”.
Giustamente fai notare che eccetto l’indicazione di grana 21, sulla lettera non vi sono annotati ulteriori segni di tassazione, normalmente riportate per indicarne il diritto di transito, ma questa mancanza ritengo non sia sufficiente per dimostrare che le Poste Pontificie non abbiano ottenuto un compenso.
Non avendo aderito alla Lega ed in assenza di una diversa convenzione con gli Stati interessati al transito della corrispondenza, ritengo che il Regno delle due Sicilie non avrebbe potuto beneficiare degli stessi vantaggi tariffari pervisti per gli Stati italici aderenti alla Lega.
Non si può neppure trascurare che dall’1 gennaio 1854, per il Regno delle due Sicilie entrano in applicazione le tariffe postali previste dalla convenzione postale che il Regno delle due Sicilie aveva stipulato con la Francia, alla quale convenzione aderirono anche altri Stati, compreso quello Pontificio. La convenzione stipulata con la Francia determinò variazioni alle tariffe per la corrispondenza estera da e per il Regno delle due Sicilie e non prevedeva l’abolizione delle tasse per il transito della corrispondenza per gli Stati attraversati.
Per questa lettera credo sia pacifico convenire che abbia effettuato esclusivamente il transito nel territorio Pontificio prima di giungere a Napoli (via Ferrara-Roma-Napoli), così da escludere il transito su altri Stati, quali la Svizzera, Stati Sardi, Toscana, etc…,
Quanto detto mi porta a considerare che la tassazione di grana 21 applicata alla lettera comprenda la tassa per il transito nello Stato Pontificio e la spettanza per la posta napoletana.
Inoltre, chiedi se sia giustificata la diversa tariffa e tassazione applicata alla lettera di Laurent per un percorso via di mare con sbarco a Brindisi e compie poi un tragitto minore fino a Molfetta.
Si, giustifica una diversa tassazione, perché come sai bene, per ciascuna lettera si dovrà tenere conto se affrancata per l’intero porto sino a destino, sino a confine o inviata schiava, oltre appunto alle eventuali convezioni e trattati postali tra gli Stati, susseguitisi negli anni, specialmente dal 1850 al 1857, come citato con l’adesione alle menzionata Lega Austro-Italica, Austro-Germanica, i trattati con la Francia, Stati Sardi, etc…
La “Lega Postale Austro-Italica” a cui lo Stato Pontificio aderì nel 1852, per le lettere semplici provenienti da Trieste inviate via mare con i natanti del Lloyd Austriaco, qualora dirette nello Stato Pontificio “sbarcavano” nel porto di Ancona, quale Porto Pontificio. Prevedeva che due terzi della tassa pagata per le lettere competeva al Lloyd Austriaco (quale compenso per il porto marittimo) ed il restante un terzo all’ufficio postale mittente (quale tassa interna). Per le lettere semplici provenienti da qualsiasi altro luogo della Monarchia Austriaca e diretta via tramite Lloyd Austriaco a qualunque altro luogo dello Stato Pontificio era prevista una diversa tassa, della quale 2/5 formavano la tassa marittima di competenza del Lloyd Austriaco ed i restanti 3/5 spettavano all’Ufficio Postale mittente (quale diritto interno).
Quindi, la lettera postata da Laurent, impostata a Trieste e sbarcata a Brindisi, spedita nel 1857 non vede comunque un transito di altro Stato ed una volta sbarcata nel territorio del Regno delle due Sicilie (che non aderì alla convenzione Austro-Italica) venne assoggettata alla tassazione postale “napoletana”, in quanto il porto marittimo veniva assolto dall’Amministrazione austriaca in favore del Lloyd. Ciò determina la diversa tariffa e tassazione delle due lettere. La convenzione con la Francia ha una diversa regola per il porto marittimo.
Circa la tassazione di grana 3 da te citata, ebbene essa qualora riferita al periodo in esame è da considerarsi per le lettere dal Regno delle due Sicilie alla Francia e Algeria e viceversa:
art17CovFR_R2S.jpg
Infine, per la circolazione nei territori continentali e insulari del Regno delle due Sicilie, le lettere provenienti dall’estero subivano Tassazione prevista dal Decreto del 1845 che ho preso anche come riferimento per la lettera postata da Laurent.
Spero di non aver scritto troppe fesserie.
P.S.: un saluto anche a Francesco Civale.
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