Ag. Entrate - Commercio al minuto ambulante di francobolli

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4_mori
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Ag. Entrate - Commercio al minuto ambulante di francobolli

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Risoluzione Agenzia Entrate n. 73 del 19.04.2007
Oggetto: Commercio al minuto ambulante di libri vecchi e/o usati e di francobolli da collezione e
collezioni di francobolli - beni di modico valore - articolo 2, c. 1, lett. e) e bb) del dPR 21 dicembre
1996, n. 696 - Istanza di interpello - articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - ALFA di XY
Agenzia delle Entrate

RISOLUZIONE N. 73 del 19.04.2007
Con interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, presentato in data ....., la ALFA di
XY ha esposto il seguente quesito volto a conoscere l'esatta applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettere e) e
bb) del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.

QUESITO
L'istante esercita l'attività di commercio al minuto ambulante di libri vecchi e/o usati (non d'antiquariato), di
francobolli da collezione e collezione di francobolli (cod. att. 52.48.E e 52.50.1), non avvalendosi di specifica
attrezzatura e non operando in mercati rionali. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ha adottato il regime
contabile del margine forfetario di cui agli articoli 36 e ss del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Tanto premesso, l'istante chiede di conoscere se sia tenuto
a documentare le cessioni dei beni sopra elencati mediante l'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale. A
tal riguardo chiede cosa debba intendersi per "commercio di beni di modico valore" di cui alla lettera bb) del
dPR 21 dicembre 1996, n. 696.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante con riguardo alla cessione di libri usati intende avvalersi dell'esonero disposto dall'articolo 2, lettera
e) del dPR n. 696 del 1996.
Inoltre, relativamente alla cessione di francobolli, in assenza di specifici chiarimenti, intende avvalersi
dell'esonero contenuto nell'articolo 2, lettera bb) del medesimo dPR n. 696 del 1996, considerando "commercio
di beni di modico valore" sia la cessione di singoli francobolli da collezione sia la cessione di collezioni di
francobolli. In tale ultima circostanza, infatti, secondo l'istante occorre avere riguardo al "modico valore" di
ciascun francobollo che compone la collezione piuttosto che al valore complessivo della collezione stessa.
Infine l'istante, qualora su richiesta del cliente sia obbligato ad emettere fattura, ritiene corretto rilasciare il
documento senza esporre in esso l'imposta distintamente dal corrispettivo, ma indicando nello stesso che
trattasi di operazione soggetta al regime del margine di cui all'articolo 36 del D.L. n. 41 del 1995.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
I soggetti che esercitano il commercio di beni mobili usati suscettibili di reimpiego nello stato originario o
previa riparazione, nonché di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, acquistati da privati o da soggetti
che possono intendersi ad essi assimilabili (soggetti passivi che non hanno detratto l'imposta relativa agli
acquisti ed hanno fatturato la cessione come operazione esente; soggetti passivi comunitari in regime di
esonero nel proprio Stato; soggetti passivi che operano nel medesimo regime del margine), possono applicare il
regime speciale di cui al decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85 (cd "regime del margine"). Trattasi di un regime in base al quale l'imposta a debito non è
determinata con i metodi ordinari di cui al titolo II del dPR 26 ottobre 1972, n. 633, bensì è commisurata alla
differenza positiva (margine) tra il prezzo di vendita del bene ed il prezzo di acquisto - aumentato delle spese
accessorie e di riparazione - entrambi al lordo dell'IVA (cd "metodo analitico del margine" - articolo 36, c. 1). Il
d.l. n. 41 del 1995, dispone, inoltre, che limitatamente ad alcune categorie di soggetti e per particolari prodotti,
il margine sul quale calcolare l'imposta dovuta sia determinato in modo forfetario applicando delle percentuali
predefinite al prezzo di vendita (cd "metodo forfetario del margine" - articolo 36, c. 5), ovvero per gli operatori
che non svolgono in forma ambulante il commercio di taluni beni usati, che l'imposta dovuta per ciascun
periodo sia commisurata al margine globale costituito dalla differenza complessiva delle operazioni di cessione e
di acquisto effettuate nel medesimo periodo (cd "metodo globale del margine" - articolo 36, c. 6).
In particolare, possono avvalersi del regime forfetario di cui all'articolo 36, c. 5, anche i soggetti che
esercitano attività di commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante e commerciano oggetti d'arte
per i quali manca il prezzo di acquisto o lo stesso è privo di rilevanza o non è determinabile, ovvero
commerciano francobolli da collezione o collezioni di francobolli, prodotti editoriali di antiquariato e non, etc....
Nonostante la specifiche modalità di determinazione dell'imposta dovuta, il regime del margine non prevede
particolari esoneri dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (articolo 38), fatta eccezione per la regola
fondamentale secondo cui qualora sia emessa fattura l'imposta non deve essere esposta distintamente dal
corrispettivo ma deve essere espressamente indicato che trattasi di operazione soggetta al regime del margine
di cui al d.l. n. 41 del 1995 (cfr circolare n. 177/E del 22 giugno 1995). Peraltro si osserva che le attività
interessate dal regime del margine sono, prevalentemente, quelle svolte dai soggetti rientranti nelle previsioni
di cui all'articolo 22 del dPR n. 633 del 1972, tenuti a documentare le operazioni effettuate con scontrino o
ricevuta fiscale, con esclusione delle operazioni esonerate di cui all'articolo 2 del dPR n. 696 del 1996
(Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi).
Tanto premesso, in merito alla cessione di libri vecchi e/o usati si osserva che ai sensi del richiamato articolo
2, comma 1, "non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 1 (mediante rilascio di ricevuta o
scontrino fiscale) ...e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con
esclusione di quelli d'antiquariato".
Si conviene, pertanto, con il contribuente che l'esonero appena richiamato è applicabile anche quando la
cessione ha per oggetto libri usati acquistati da privati, ed è eseguita da venditori ambulanti che applicano il
regime del margine, fatta eccezione per i libri di antiquariato.
Diversamente, in merito alle cessioni di francobolli da collezione e collezioni di francobolli, si è dell'avviso
che non possano applicarsi le disposizioni di cui alla lettera bb) del richiamato articolo 2, c. 1, secondo cui non
sono soggette all'obbligo di certificazione "le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola
oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini, non muniti di attrezzature
motorizzate e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico
valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali".
Nel caso di specie, infatti, sebbene dai dati emergenti nell'istanza sembrano esistere i requisiti di tipo
soggettivo sopra elencati - venditore ambulante senza attrezzatura e non operante nei mercati rionali - tuttavia
è assente il requisito oggettivo ossia il commercio di "beni di modico valore".
A tal riguardo è già stato chiarito che, pur mancando una disposizione normativa che definisca il concetto di
"modico valore", occorre fare riferimento agli usi commerciali, restando in ogni caso esclusi i beni di valore
significativo (cfr ris. n. 430288 del 30 luglio 1991, ris. n. 83/E del 03 aprile 2003).
Nel caso prospettato dall'istante torna utile richiamare le considerazioni svolte dalla Corte di Giustizia
europea nella sentenza n. 252/84 che, nel rispondere ad una domanda vertente sull'interpretazione della voce
99.05 della tariffa doganale comune (TDC) "oggetti da collezione aventi interesse storico", ha precisato che "Gli
oggetti da collezione ... sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione cioè gli
oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria che formano
oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno un
valore elevato".
In tal senso i francobolli da collezione - oggetto dell'attività commerciale dell'istante - vanno distinti dagli
ordinari francobolli, di "modico" valore facciale, destinati al commercio comune per essere impiegati secondo la
loro destinazione originaria; i francobolli da collezione, infatti, essendo oggetti relativamente rari, possiedono
quelle qualità richieste per essere oggetto di transazioni particolari - ad esempio nel mercato del collezionismo -
ed hanno, generalmente, un valore elevato senza alcun rapporto con quello facciale.
Ugualmente, le collezioni di francobolli - formate da singoli elementi da collezione che hanno sicuramente un
valore più elevato rispetto a quello facciale - sono beni commerciali dal valore significativo e non certo
"modico".
In conclusione, per le considerazioni sopra svolte, si ritiene che sia le cessioni di francobolli da collezione sia
quelle di collezioni di francobolli debbano essere documentate con emissione di scontrino o ricevuta fiscale
ovvero, se richiesta dal cliente, con fattura senza separata esposizione dell'imposta e con l'indicazione che
trattasi di beni soggetti al regime del margine di cui al d.l. n. 41 del 1995. La risposta di cui alla presente nota,
sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione Regionale ...., viene resa dalla scrivente ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.


Revised by Lucky Boldrini - January 2010
Rev LB Feb 2020

Antonio Falchi
:cof: Ciao:
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COLLEZIONO: Regno, R.S.I. e G.N.R., Luogotenenza, Repubblica, C.L.N., Occupazioni (tutte, ma non le Colonie), Trieste, Fiume.

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.... dal lontano 2008 .... sostenitore anche nel 2022
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