Un saluto a tutti.
Prima di passare al particolare quesito di Fildoc, credo sia il caso di evidenziare alcuni aspetti della convenzione della Lega postale Austro-Italica. Non prendiamo in esame le raccomandate e le lettere spedite tramite natanti del Lloyd.
Tra i paesi l’Austria, quindi anche il LV e la Toscana, Parma, Modena e Stato Pontificio, era possibile scambiare le corrispondenza inoltrate dai rispettivi territori senza la sottopozione dei diritti di transito (anche per le lettere dirette quei Paesi che avevano aderito alla convenzione Austro-Germanica). Insomma come se si stessero spedendo delle lettere nello stesso circondario. Condizione che determinava quindi una riduzione delle tariffe a vantaggio dell’utenza.
Riporto alcune parti, meramente indicative e non esaustive, della convenzione (informazioni reperibili gratuitamente sulla rete tramite Google libri) stipulata tra Austria e Stato Pontificio, che riguardano la tariffa, il peso, le tassazioni, le soprattasse ed il transito, nonché segnalo l’art. 10 ove viene previsto che “
Chi spedisce lettere, stampe o campioni per la posta, dovrà attaccare al margine superiore dell’indirizzo, in modo sicuro, bagnando la materia tenace che si trova sulla parte rovescia del francobollo…”.
Trovo abbastanza curioso inserire una imposizione di “bagnare la colla che si trova al verso del francobollo”. Evidentemente in quel periodo era necessario prevederlo nei trattati tra Stati, altrimenti non avrebbero saputo come incollare il FB? Mah!
B_ApplicazioneFB_Austria_Pontificio_Lega.jpg
Partiamo dal presupposto che per l’assenza di convenzione postale tra Austria ed il Regno2Sicilie non era possibile spedire lettere franche a destino tra i due Stati. Infatti le lettere provenienti dal LV risultano affrancate fino al confine pontificio-borbonico e tassate in Napoli, mentre quelle da Napoli verso il LV risultano affrancate con tariffa borbonica fino a confine borbonico-pontificio, pari a grana 5 (di primo porto).
A_Tariffe_Austria_Pontificio_Lega.jpg
C_SoprattassaNonFrancate_Insufficente_Austria_Pontificio_Lega.jpg
Dall’art. 15 desumiamo che lo Stato Pontificio avrebbe potuto assoggettare dei diritti di transito la corrispondenza provenienti dal LV, dalla Toscana e da Modena e Parma, dirette nel Regno2Sicilie, non avendo quest’ultimo aderito alla convenzione. D’altronde non vi era motivo di effettuare un lavoro senza nessun compenso. Infatti, al comma 2° del cennato articolo è riportato: “Sino a che non avranno acceduto gli Stati italiani alla lega postale austro-italica per le loro corrispondenze a cui dà passaggio il Governo pontificio, rimangono in sua facoltà le trattative coi medesimi”.
D_DirittiTransitoAbolizione_Austria_Pontificio_Lega.jpg
Allora vi fu una estensione tacita dell’interpretazione della norma anche per quelle lettere che circolavano negli stati aderenti alla lega e dirette ad altri che non avevano aderito, quindi a beneficio dell’amministrazione borbonica? Tentiamo di trovare una risposta.
Sappiamo che lo Stato Pontificio utilizzava quel bollo su due righe “transito per lo stato pontificio” appunto su corrispondenze in transito ed anche utilizzava il lineare nero “Diritto Pontificio” su lettere (non assicurate o raccomandate) che assoggettava a tassazione o caricava del diritto per il transito (questo bollo normalmente era accompagnato da una cifra a penna che indicava l’importo del diritto spettante).
Come vediamo nessuna delle lettere prima postate riporta bolli o annotazioni riferite ai diritti di transito Pontificio:
- Sergio=ottobre 1858 da Milano per cent. 15 e tassata per grana 23,
- la tua = da Venezia ottobre 1858 per cent. 30 e tassata per grana 10,
- per quella di mestrestamps = da Venezia ottobre 1851 per cent. 30 e tassata per grana 19 (non ne conosciamo le annotazioni o bollature al verso).
Di qui la necessità di determinare la tassazione in arrivo cosa esprimesse. Normalmente la tassazione applicata al LV corrispondeva a quella applicata per le lettere in partenza da Napoli per gli Stati italiani (e non per l’Austria).
Rimane spontaneo chiedersi (il quesito di Fildoc) se allora per quelle lettere sia stata corrisposta una qualsiasi somma all’amministrazione papalina per il transito.
Per la mancanza di annotazioni sulle lettere la risposta sarebbe no ! Dico “sarebbe” e non lo do per certo, perché diversamente non è corretta, non essendo noti dati certi riferiti a particolari accordi Pontificio-borbonici intercorsi sui diritti di transito a seguito del decollo della “Lega postale austro-italica” , si potrebbe pensare (almeno credo) che:
- tali lettere fossero accompagnate da un separato foglio di avviso redatto dall’amministrazione pontificia nel quale venivano riepilogate ed indicato l’ammontare complessivo dei diritti da corrispondere, consegnato agli uffici di scambio dell’amministrazione borbonica oppure venissero tassate con le modalità previste con analoghe convenzioni (ad es. per ogni Kg di lettere);
- si potrebbe considerare che quel segno di tassazione racchiudesse il diritto di transito Pontificio e la Tassa di Arrivo borbonica. Quest’ultima pari a grana 5 che corrisponderebbe a quella prevista per il tragitto inverso per le lettere (semplice) da Napoli sino a confine Pontificio + grana 5 per diritto pontificio ovviamente aumentato secondo il porto della lettera.
Si potrebbe tentare di applicare i due concetti per verificarne il risultato, riscontrandolo sull’osservazione delle lettere.
Che ne pensate?
So di non aver chiarito i vostri dubbi, ma ho promosto motivi di discussione.
pasfil
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