Direttiva 1999/44/CE - Garanzia del prodotto per i consumatori
- Antonello Cerruti
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Direttiva 1999/44/CE - Garanzia del prodotto per i consumatori
Finalmente trova applicazione una direttiva Europea di grande importanza e che può essere applicata al nostro mondo e che può rappresentare un'arma potentissima per i collezionisti.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ... V%3Al32022
Garanzia del prodotto per i consumatori
I commercianti che vendono beni di consumo nell’Unione europea (UE) sono obbligati a porre rimedio a difetti che esistevano al momento della consegna e che si manifestano entro due anni. Le norme comunitarie garantiscono ai consumatori un livello minimo di protezione, soprattutto se i beni non soddisfano gli standard promessi.
ATTO
Direttiva 99/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo
SINTESI
I commercianti che vendono beni di consumo nell’Unione europea (UE) sono obbligati a porre rimedio a difetti che esistevano al momento della consegna e che si manifestano entro due anni. Le norme comunitarie garantiscono ai consumatori un livello minimo di protezione, soprattutto se i beni non soddisfano gli standard promessi.
CHE COSA FA LA DIRETTIVA?
Armonizza quelle parti del diritto contrattuale dei consumatori sulla vendita di beni che riguardano le garanzie giuridiche* e, in misura minore, le garanzie commerciali* (garanzie).
PUNTI CHIAVE
I venditori devono consegnare ai consumatori beni conformi al contratto di vendita.
Per essere conformi i beni devono:
1. essere conformi alla descrizione di vendita;
2. essere idonei allo scopo per cui il bene è stato destinato;
3. dimostrare la qualità e le prestazioni che ci si può ragionevolmente aspettare.
I venditori sono responsabili di qualsiasi imperfetta installazione se questa fa parte del contratto. Ciò si applica sia se l’installazione è sotto la responsabilità del venditore sia se è dovuta a errate istruzioni per il consumatore.
I consumatori hanno il diritto di chiedere che il bene difettoso sia riparato o sostituito gratuitamente entro un termine ragionevole e con un disagio minimo. Possono invece chiedere una riduzione adeguata del prezzo se la riparazione o la sostituzione non avviene in tempo o se causa inconvenienti gravi per il consumatore.
I venditori, che sono responsabili dei beni che vendono nei confronti dei consumatori, possono adottare provvedimenti contro i produttori se il difetto è dovuto a loro.
I venditori sono responsabili per eventuali difetti del bene che compaiono entro due anni dalla loro vendita. Tuttavia, i paesi dell’UE possono richiedere che i consumatori segnalino questi difetti al venditore entro due mesi dalla loro scoperta.
Le garanzie commerciali devono indicare i diritti di garanzia giuridica dell’acquirente ed essere redatte in modo chiaro e comprensibile. I consumatori possono richiedere che una garanzia sia disponibile in forma scritta.
I paesi dell’UE possono decidere di esentare dalla normativa i beni di seconda mano messi all’asta.
La direttiva non si applica ad acqua, gas, energia elettrica o beni oggetto di vendita forzata o venduti da un’autorità giudiziaria.
TERMINI CHIAVE
* Garanzia giuridica: la protezione giuridica dell’acquirente, in relazione alle anomalie dei beni acquistati. Ciò non dipende dalle condizioni del contratto.
* Garanzia commerciale: la volontà del garante (spesso il produttore) di assumersi una responsabilità personale per taluni difetti entro un certo periodo di tempo.
Per maggiori informazioni, consultare le pagine relative a Vendite e garanzie sul sito Internet della Commissione europea.
RIFERIMENTI
Atto Data di entrata in vigore Data limite di trasposizione negli Stati membri Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Direttiva 99/44/CE
7.7.1999 1.1.2002 GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12-16
Atto(i) modificatore(i) Data di entrata in vigore Data limite di trasposizione negli Stati membri Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Direttiva 2011/83/UE
12.12.2011 13.12.2013 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64-88
ATTI COLLEGATI
Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori (il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1-11)
Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64-88)
Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29-33)
Ve l'immaginate cosa può succedere a chi compra un falso su internet?
Lo paga poco perchè è falso e poi può pretendere che sia sostituito con uno autentico.
E' finita la pacchia per i falsari e per chi si nasconde dietro un certificato compiacente.
Cordiali saluti.
Antonello Cerruti
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ... V%3Al32022
Garanzia del prodotto per i consumatori
I commercianti che vendono beni di consumo nell’Unione europea (UE) sono obbligati a porre rimedio a difetti che esistevano al momento della consegna e che si manifestano entro due anni. Le norme comunitarie garantiscono ai consumatori un livello minimo di protezione, soprattutto se i beni non soddisfano gli standard promessi.
ATTO
Direttiva 99/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo
SINTESI
I commercianti che vendono beni di consumo nell’Unione europea (UE) sono obbligati a porre rimedio a difetti che esistevano al momento della consegna e che si manifestano entro due anni. Le norme comunitarie garantiscono ai consumatori un livello minimo di protezione, soprattutto se i beni non soddisfano gli standard promessi.
CHE COSA FA LA DIRETTIVA?
Armonizza quelle parti del diritto contrattuale dei consumatori sulla vendita di beni che riguardano le garanzie giuridiche* e, in misura minore, le garanzie commerciali* (garanzie).
PUNTI CHIAVE
I venditori devono consegnare ai consumatori beni conformi al contratto di vendita.
Per essere conformi i beni devono:
1. essere conformi alla descrizione di vendita;
2. essere idonei allo scopo per cui il bene è stato destinato;
3. dimostrare la qualità e le prestazioni che ci si può ragionevolmente aspettare.
I venditori sono responsabili di qualsiasi imperfetta installazione se questa fa parte del contratto. Ciò si applica sia se l’installazione è sotto la responsabilità del venditore sia se è dovuta a errate istruzioni per il consumatore.
I consumatori hanno il diritto di chiedere che il bene difettoso sia riparato o sostituito gratuitamente entro un termine ragionevole e con un disagio minimo. Possono invece chiedere una riduzione adeguata del prezzo se la riparazione o la sostituzione non avviene in tempo o se causa inconvenienti gravi per il consumatore.
I venditori, che sono responsabili dei beni che vendono nei confronti dei consumatori, possono adottare provvedimenti contro i produttori se il difetto è dovuto a loro.
I venditori sono responsabili per eventuali difetti del bene che compaiono entro due anni dalla loro vendita. Tuttavia, i paesi dell’UE possono richiedere che i consumatori segnalino questi difetti al venditore entro due mesi dalla loro scoperta.
Le garanzie commerciali devono indicare i diritti di garanzia giuridica dell’acquirente ed essere redatte in modo chiaro e comprensibile. I consumatori possono richiedere che una garanzia sia disponibile in forma scritta.
I paesi dell’UE possono decidere di esentare dalla normativa i beni di seconda mano messi all’asta.
La direttiva non si applica ad acqua, gas, energia elettrica o beni oggetto di vendita forzata o venduti da un’autorità giudiziaria.
TERMINI CHIAVE
* Garanzia giuridica: la protezione giuridica dell’acquirente, in relazione alle anomalie dei beni acquistati. Ciò non dipende dalle condizioni del contratto.
* Garanzia commerciale: la volontà del garante (spesso il produttore) di assumersi una responsabilità personale per taluni difetti entro un certo periodo di tempo.
Per maggiori informazioni, consultare le pagine relative a Vendite e garanzie sul sito Internet della Commissione europea.
RIFERIMENTI
Atto Data di entrata in vigore Data limite di trasposizione negli Stati membri Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Direttiva 99/44/CE
7.7.1999 1.1.2002 GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12-16
Atto(i) modificatore(i) Data di entrata in vigore Data limite di trasposizione negli Stati membri Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Direttiva 2011/83/UE
12.12.2011 13.12.2013 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64-88
ATTI COLLEGATI
Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori (il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1-11)
Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64-88)
Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29-33)
Ve l'immaginate cosa può succedere a chi compra un falso su internet?
Lo paga poco perchè è falso e poi può pretendere che sia sostituito con uno autentico.
E' finita la pacchia per i falsari e per chi si nasconde dietro un certificato compiacente.
Cordiali saluti.
Antonello Cerruti
Ultima modifica di Antonello Cerruti il 1 dicembre 2015, 17:29, modificato 1 volta in totale.
- mestrestamps
- Messaggi: 2015
- Iscritto il: 25 gennaio 2009, 23:18
- Località: mestre
Re: IMPORTANTISSIMO e da leggere subito

Grandissima notizia!


Grazie Antonello!!



andreafusati@gmail.com
prefilateliche della Repubblica di Venezia
storia postale del Regno Lombardo Veneto
annullamenti di Lombardo Veneto su Italia
http://www.museodeitasso.com
SOSTENITORE dal 2009 al 2022
" Se Dio non avesse fatto la donna, non avrebbe fatto il fiore. " (Oscar Wilde)
visita il mio negozio su delCampe http://www.delcampe.net/negozi/mestrestamps
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Re: IMPORTANTISSIMO e da leggere subito
Ciao Antonello, scusami la domanda e ti prego di credere che è solo per capire meglio, cosa cambia rispetto a prima?
Sono socio altroconsumo da parecchi anni e questo è quello che ho trovato in archivio del 2003:
La garanzia: i diritti di chi acquista
A partire dal 23 marzo 2002, i beni acquistati dai consumatori sono coperti da maggiori tutele a cominciare dalla durata della garanzia che è stata portata a due anni.
La garanzia si applica ai beni di consumo (es. lavatrice, telefono, ecc.) e deve essere prestata da chiunque consegni dei beni mobili al consumatore. Non solo il venditore, dunque, ma anche chi fornisce beni con contratti di somministrazione, d’appalto o di prestazione d’opera (es. l’artigiano che fabbrica le finestre), di permuta (es. scambio di monete, oggetti da collezione ecc.).
Se i beni acquistati devono essere montati o installati deve essere garantita anche l’installazione. L’installazione è garantita, anche nei casi in cui il prodotto, è concepito per essere installato dal consumatore.
Saluti, Carlo.



Sono socio altroconsumo da parecchi anni e questo è quello che ho trovato in archivio del 2003:
La garanzia: i diritti di chi acquista
A partire dal 23 marzo 2002, i beni acquistati dai consumatori sono coperti da maggiori tutele a cominciare dalla durata della garanzia che è stata portata a due anni.
La garanzia si applica ai beni di consumo (es. lavatrice, telefono, ecc.) e deve essere prestata da chiunque consegni dei beni mobili al consumatore. Non solo il venditore, dunque, ma anche chi fornisce beni con contratti di somministrazione, d’appalto o di prestazione d’opera (es. l’artigiano che fabbrica le finestre), di permuta (es. scambio di monete, oggetti da collezione ecc.).
Se i beni acquistati devono essere montati o installati deve essere garantita anche l’installazione. L’installazione è garantita, anche nei casi in cui il prodotto, è concepito per essere installato dal consumatore.
Saluti, Carlo.


Ultima modifica di vikingo68 il 1 dicembre 2015, 20:10, modificato 1 volta in totale.
Colleziono:Tariffe Sardegna-Napoli-Toscana-Pontificio e quello che posso;Cartoline Gino Boccasile!
Su OneDrive immagini di parte delle mie collezioni: Sardegna https://onedrive.live.com/?authkey=%211 ... EBD8FF2B97
Su OneDrive immagini di parte delle mie collezioni: Sardegna https://onedrive.live.com/?authkey=%211 ... EBD8FF2B97
Re: IMPORTANTISSIMO e da leggere subito
Quale è la definizione legale di "bene di consumo"?
Fortunato
Fortunato
Re: IMPORTANTISSIMO e da leggere subito
Avevo anche io il dubbio Fortunato che il termine beni di consumo non fosse applicabile agli oggetti da collezione, ma dalla nota di Altroconsumo si legge che dovrebbero essere assimilati.
Saluti, Carlo.


Saluti, Carlo.


Colleziono:Tariffe Sardegna-Napoli-Toscana-Pontificio e quello che posso;Cartoline Gino Boccasile!
Su OneDrive immagini di parte delle mie collezioni: Sardegna https://onedrive.live.com/?authkey=%211 ... EBD8FF2B97
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Re: IMPORTANTISSIMO e da leggere subito
Beh io trovo la legge assai interessante.
+-x:
Sommiamo le idee, riduciamo gli ostacoli, moltiplichiamo le relazioni e condividiamo le conoscenze!
ciao
Fildoc
Sommiamo le idee, riduciamo gli ostacoli, moltiplichiamo le relazioni e condividiamo le conoscenze!
ciao



Fildoc
- Antonio Bove
- Messaggi: 593
- Iscritto il: 4 dicembre 2013, 13:29
- Località: Portico di Caserta (CE) Italia
Re: IMPORTANTISSIMO e da leggere subito
Faccio notare un particolare!
..... I COMMERCIANTI .....
Queste norme vanno a tutelare coloro che acquistano da "commercianti" anche se le vendite avvengono via internet!
Rimane quindi la possibilità per il venditore occasionale, ovvero il privato che cede ad altro privato un bene, di non essere considerato commerciante e quindi continuare con la clausola "trattandosi di vendita tra privati etc. etc."
Analogo discorso si potrebbe fare se io acquisto qualcosa e chiedo al venditore la spedizione per posta (o pacco) ordinario; se l'oggetto dell'invio va perso il commerciante che ha venduto è responsabile?
Questo non è scritto ma è un'ipotesi che potrebbe essere presa in considerazione e che ci deve far temere.
faccio un esempio per considerare un'altra ipotesi:
Su ebay c'è in vendita un francobollo da 50 grana del Regno di Napoli. Il francobollo porta a tergo la firma di Oliva ed è corredato di certificato dal quale ... si è persa la foto!
Bene il francobollo è strappato per oltre la metà in senso verticale, questo il venditore non lo menziona ma dice di attenersi alle scansioni (che sono sia fronte che retro ed a buona risoluzione).
Non sto a valutare se il francobollo è quello a cui si riferisce il certificato e che, malaguratamente, si è rotto e quindi il venditore ha usato l'escamotage di dire che la foto si è staccata e si è persa, oppure approfitta di un certificato in suo possesso per vendere un francobollo rotto che potrebbe corrispondere alla descrizione fatta dal perito!
Se trova il grullo che compera il francobollo pensando sia buono l'acquirente si può attaccare al tram perché nella scansione, guardando bene, lo strappo è evidente per cui il venditore può sempre obiettare che l'acquirente l'ha preso in quelle condizioni conscio di cosa prendeva!
Voi come la vedete?
Antonio
..... I COMMERCIANTI .....
Queste norme vanno a tutelare coloro che acquistano da "commercianti" anche se le vendite avvengono via internet!
Rimane quindi la possibilità per il venditore occasionale, ovvero il privato che cede ad altro privato un bene, di non essere considerato commerciante e quindi continuare con la clausola "trattandosi di vendita tra privati etc. etc."
Analogo discorso si potrebbe fare se io acquisto qualcosa e chiedo al venditore la spedizione per posta (o pacco) ordinario; se l'oggetto dell'invio va perso il commerciante che ha venduto è responsabile?
Questo non è scritto ma è un'ipotesi che potrebbe essere presa in considerazione e che ci deve far temere.
faccio un esempio per considerare un'altra ipotesi:
Su ebay c'è in vendita un francobollo da 50 grana del Regno di Napoli. Il francobollo porta a tergo la firma di Oliva ed è corredato di certificato dal quale ... si è persa la foto!
Bene il francobollo è strappato per oltre la metà in senso verticale, questo il venditore non lo menziona ma dice di attenersi alle scansioni (che sono sia fronte che retro ed a buona risoluzione).
Non sto a valutare se il francobollo è quello a cui si riferisce il certificato e che, malaguratamente, si è rotto e quindi il venditore ha usato l'escamotage di dire che la foto si è staccata e si è persa, oppure approfitta di un certificato in suo possesso per vendere un francobollo rotto che potrebbe corrispondere alla descrizione fatta dal perito!
Se trova il grullo che compera il francobollo pensando sia buono l'acquirente si può attaccare al tram perché nella scansione, guardando bene, lo strappo è evidente per cui il venditore può sempre obiettare che l'acquirente l'ha preso in quelle condizioni conscio di cosa prendeva!
Voi come la vedete?
Antonio
Raccolgo tutti i francobolli che reperisco ma le mia preferenza va a quelli della IV emissione di Sardegna e quelli del Regno d'Italia.
Ero già iscritto al vecchio forum ma non ricordo in che data.
Ho deciso di iniziare una raccolta a tema... GATTI
Ero già iscritto al vecchio forum ma non ricordo in che data.
Ho deciso di iniziare una raccolta a tema... GATTI
Re: IMPORTANTISSIMO e da leggere subito
Una notizia che mi è parsa da subito interessante, ma sin dalla prima riga mi sono chiesto fino a che punto francobolli, buste, cimeli et similia possano considerarsi "bene di consumo".
Inoltre, occhi e orecchie bene aperte sull'eventualità che "I paesi dell’UE possono decidere di esentare dalla normativa i beni di seconda mano messi all’asta". Ebay è considerabile "casa d'aste"? Le formule di Compralo Subito, Proposta d'Acquisto o Vendita Diretta sarebbero escluse?
E poi, ammesso che gli oggetti da collezionismo rientrino nell'ambito della legge, come si dovrebbe arrivare a stabilire cosa è "falso"?
Seguendo l'esempio di Antonello potremmo trovarci in presenza di un certificato compiacente, al quale potrei rispondere esibendo a mia volta una perizia, che sarà pur sempre una perizia di parte.
1-1 e palla al centro, dunque.
O meglio, palla ai tribunali... perizie, controperizie, CTP, CTU, e tanto pane per gli avvocati
Sì, alla fine si arriverà a trovare la quadra, ma dopo lunghe vicissitudini alle quali si assiste già oggi.
Insomma, nell'aspetto particolare del collezionismo, non vedo nulla di nuovo sotto al sole.
N.
Inoltre, occhi e orecchie bene aperte sull'eventualità che "I paesi dell’UE possono decidere di esentare dalla normativa i beni di seconda mano messi all’asta". Ebay è considerabile "casa d'aste"? Le formule di Compralo Subito, Proposta d'Acquisto o Vendita Diretta sarebbero escluse?
E poi, ammesso che gli oggetti da collezionismo rientrino nell'ambito della legge, come si dovrebbe arrivare a stabilire cosa è "falso"?
Seguendo l'esempio di Antonello potremmo trovarci in presenza di un certificato compiacente, al quale potrei rispondere esibendo a mia volta una perizia, che sarà pur sempre una perizia di parte.
1-1 e palla al centro, dunque.
O meglio, palla ai tribunali... perizie, controperizie, CTP, CTU, e tanto pane per gli avvocati

Sì, alla fine si arriverà a trovare la quadra, ma dopo lunghe vicissitudini alle quali si assiste già oggi.
Insomma, nell'aspetto particolare del collezionismo, non vedo nulla di nuovo sotto al sole.
N.
- Antonio Bove
- Messaggi: 593
- Iscritto il: 4 dicembre 2013, 13:29
- Località: Portico di Caserta (CE) Italia
Re: IMPORTANTISSIMO e da leggere subito
Altroconsumo non è la legge ma solo la rivista di un'associazione di consumatori che esprime il proprio parere ma quello che conta nelle aule dei tribunali sono i "sacri testi" o "codici" le sentenze della Corte Costituzionale ed il parere personale di un giudice che potrebbe anche essersi letto Altroconsumo ma sapendo benissimo che la legge è tutt'altra cosa! Se io vendo all'asta una cosa vecchia che può avere una storia perché appartenuta "a" o usata "da" quello sicuramente non è un bene di consumo. La parola stessa dice tutto "BENE" per intendere qualcosa che ha un valore "DI CONSUMO" perché destinato ad essere usato e, quindi, "consumato"vikingo68 ha scritto:Avevo anche io il dubbio Fortunato che il termine beni di consumo non fosse applicabile agli oggetti da collezione, ma dalla nota di Altroconsumo si legge che dovrebbero essere assimilati.![]()
Saluti, Carlo.![]()
Antonio
Raccolgo tutti i francobolli che reperisco ma le mia preferenza va a quelli della IV emissione di Sardegna e quelli del Regno d'Italia.
Ero già iscritto al vecchio forum ma non ricordo in che data.
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Re: IMPORTANTISSIMO e da leggere subito
Altroconsumo in questo caso spiegava la normativa europea, non dava un parere, in Italia ogni Giudice può sentenziare in coscienza come meglio crede, le uniche sentenze che fanno "giurisprudenza " sono quelle delle Sezioni Riunite della Corte di Cassazione, solo se convinti intimamente i Giudici di primo e secondo gado si adeguano alla giurisprudenza consolidata.
Nella spiegazione si elencava a parte gli SCAMBI di oggetti da Collezione dai beni di consumo, ma entrambi protetti dalla stessa normativa.
Quello che mi pare certo è che le normativa sia la stessa vista la data coincidente.
Saluti, Carlo.
Allego per chi è interessato una bel modo di vedere la Giurisprudenza:
LexItalia.it
4/2012 - © copyright
IVONE CACCIAVILLANI
Giurisprudenza e valore del precedente
horizontal rule
La spinta al presente intervento nasce dallo struggente ricordo d’un grande maestro e amico, Mario Nigro, che, nel corso di una lectio magistralis all’Università di Padova, ebbe ad affermare che dietro ad ogni mutamento di giurisprudenza c’è un "pazzo d’avvocato", che ha avuto l’ardire di sostenere tesi contrastanti con la giurisprudenza consolidata, inducendo la stessa Corte Suprema a mutare avviso. Partì un fragoroso applauso e chi scrive è fiero di esserne stato l’iniziatore.
I due sistemi, del comma e del precedente
Per una corretta impostazione del tema pare opportuno un cenno di carattere sistematico: le regole di comportamento sono fissate dalla legge ma applicate dell’interprete chiamato a valutare se nel caso a giudizio quella certa disposizione sia stata o meno rispettata. Di ogni processo le due componenti essenziali sono l’individuazione della fattispecie concreta (il fatto) e la sua collocazione nel sistema normativo (l’ordinamento). La pronuncia giudiziaria -ordinariamente una sentenza- idonea a far precedente giurisprudenziale si colloca nel passaggio dal fatto all’ordinamento, quando il giudice spiega perché, sulla base di quale interpretazione della norma, quel fatto vada incapsulato in quella disposizione dell’ordinamento.
Questa collocazione del fatto nella norma coinvolge un delicato e complesso lavoro sia di interpretazione sistematica e complessiva della norma, sia d’individuazione e corretta valorizzazione degli elementi qualificanti del fatto, che ovviamente va inteso e valutato nella sua specificità, composta dell’accadimento (che a sua volta potrà essere un evento di vita -lecito o illecito- un negozio giuridico o un fatto naturale, come il decorso del tempo) e delle circostanze che l’hanno causato o accompagnato.
Non pare dubitabile che il secondo comma dell’art. 101 della Costituzione, "i giudici sono soggetti soltanto alla legge", storicamente non fu il frutto d’una scelta tra "sistema del comma", in cui il parametro di valutazione giuridica del fatto è la norma nel suo dettaglio dispositivo identificato nel comma, proprio degli ordinamenti d’impostazione "latina", e "sistema del precedente", in cui a far da parametro è il precedente giurisprudenziale reso in materia analoga, proprio dei Paesi di common law di matrice anglosassone. D’un tale dibattito non si trova traccia nei lavori della Costituente ed è pienamente plausibile perché lo scontro tra i due sistemi allora non era certo di dominio comune al di fuori delle trattazioni specialistiche; sarebbe scoppiato con l’affermarsi dell’Unione Europea nel confronto/scontro fra tradizione latina e tradizione anglosassone, molto diffusa nel Nord Europa, ben presto divenuta maggioranza tanto da marginalizzare il primo, il sistema del comma.
Resta benemerito sul piano istituzionale, ancorché limitato al solo diritto amministrativo, il Convegno di Bibione del 2006, in cui furono messi a confronto i cinque "sistemi dal comma" presenti in Europa -Italia, Francia, Austria, Germania e Spagna- alla ricerca dei tratti individualizzanti almeno in quel ramo del diritto; non ne furono trovati che pochissimi, di tal che, nell’attuale andamento generale di omogeneizzazione degli ordinamenti considerare recessivo il "sistema del comma" non sarebbe che il prendere atto di un’evoluzione praticamente irreversibile.
Peraltro, se non preclusiva del "sistema del precedente", la disposizione costituzionale è certo impositiva di un principio ben preciso, idoneo in linea sistematica a costituire un argine all’affermazione che volesse erigere a norma d’assetto la vincolatività per il giudice del precedente giurisprudenziale, anche se in termini col caso a decisione.
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Il Convegno di Bibione (21 ottobre 2006), indetto dall’Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti, fu, a quanto consta, l’unica occasione di confronto diretto tra i sistemi "del comma" operanti in Europa, tenutosi con la presenza dei Presidenti dei rispettivi massimi organi di giustizia amministrativa: oltre che del Consiglio di Stato italiano, Alberto De Roberto; del Consiglio di Stato di Francia, Jean Michel Belorget; della Corte Federale Amministrativa di Germania, Eckart Hien; della Corte Federale Amministrativa d’Austria, Clemens Jabloner; della Sala Tercera della Corte Suprema di Spagna, Ramòn Trillo Torres. Gli atti furono pubblicati dalla stessa Associazione "I sistemi di giustizia amministrativa - Ordinamenti dualisti e monisti a confronto".
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Dal fatto al diritto: la massima giurisprudenziale
Nel sistema processuale retto dal principio della domanda sono gli elementi di essa (petitum e causa petendi) che condizionano la decisione del giudice. Nel nostro sistema processuale civile (ma nella sostanza gli altri paradigmi processuali non ne differiscono apprezzabilmente) esso emerge con inequivoca chiarezza dalle disposizioni sull’interesse all’azione come presupposto condizionante della stessa possibilità di agire; dal dovere di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, tenuto il giudice statuire juxta alligata et probata.
Dal complesso di tali principi emerge chiaramente come lo schema del processo negli ordinamenti d’impianto "latino" è ancora quello romanistico del da mihi factum dabo tibi jus.
Dove il factum è l’accadimento vestito delle circostanze, sia prospettate dall’attore che contrapposte dalle altre parti del processo. Evidente e chiaro ad un minimo d’esperienza d’aula giudiziaria che il vestito dell’accadimento, l’insieme delle circostanze che ne costituiscono la specificità risultante dal contraddittorio, può non solo connotare diversamente due fatti in ipotesi tra loro identici, ma anche e conseguentemente condizionare inderogabilmente la decisione giudice vincolato all’juxta alligata et probata.
Il jus che il giudice dà è l’individuazione del dovuto nel caso a giudizio; esso presuppone l’esatta individuazione del fatto; la corretta individuazione/interpretazione della norma che lo regola e la corretta sussunzione (incapsulamento) di quel fatto in quella disposizione.
La massima giurisprudenziale è la sintesi di tale sussunzione; l’enunciazione della regula juris in quella fattispecie (accadimento vestito), ma anche il precedente giurisprudenziale destinato ad orientare in casi analoghi. Momento delicatissimo quello della massimazione delle sentenze; più delicato del decidere la causa, perché la sentenza si rivolge solo alle parti, tra le quali regola la contesa, mentre la massima è (o sarebbe) destinata a costituire ed enunciare la regula juris generale dell’ordinamento in quella fattispecie, destinata a valere erga omnes. Un tempo l’Ufficio del Massimario era il clou della Corte Suprema, ora pare che, se non soppresso, sia di molto marginalizzato. Certo un pessimo servizio rendono le Riviste di giurisprudenza che pullulano, la cui superficialità di massimazione rasenta spesso la mistificazione del vero contenuto del decisum.
La massimite
Non è nuova la tesi che la massimite (il culto solo della massima) è la tomba del diritto. Nella stessa scienza accademica i trattati non vanno più di moda; oggi trionfano e spopolano le rassegne di giurisprudenza, che anchilosano il senso critico dell’avvocato e meccanicizzano le decisioni del giudice. Le scritture difensive che infarciscono i fascicoli sono per lo più collage di massime non sempre fedelmente riportate; dove non di rado si consuma una vera tentata la truffa processuale, laddove vengono esposte massime taroccate, "false". Le sentenze non motivano più, limitandosi a collage o a rinvii a precedenti più o meno confacenti al caso deciso.
A ciò s’aggiunga l’effetto nefasto dell’informatizzazione del sistema-giustizia. Un ausilio prezioso il computer per velocizzare la circolazione dei dati, che peraltro sta diventando una vera tabe della stessa funzione giurisdizionale, quando scritture difensive e sentenze sono confezionate con copia-incolla di testi non sempre oculatamente -o anche solo correttamente- scelti e usati.
Nei "sistemi del comma" -o, se si vuol istituzionalizzare il concetto, nel sistema fondato sul principio della domanda- il giudice, soggetto soltanto alla legge, deve decidere quella causa, prospettata in quella guisa, sostenuta da quei motivi fondati su quelle argomentazioni, contrapposte da quelle contestazioni; su quell’accadimento come vestito dal contraddittorio.
Questo nella sostanza sarebbe la conseguenza applicativa delle solenni -quanto purtroppo fatue- enunciazioni del principio/diritto al giusto processo, sul quale ci s’è ripetutamente soffermati in questa Rivista.
In questo ambito va collocato il ruolo -orientatore ma mai condizionante- della massima. La quale in tanto potrà essere invocata ed applicata nel mio caso in quanto sia stata posta e/o sia intervenuta ad epilogo di un processo fondato sugli stessi motivi/argomenti da me dedotti. Per potersi applicare al mio caso, quella massima, resa anche del tutto congruamente su quei motivi/argomenti, dev’essere verificato ed accertato che in quella causa erano stati dedotti motivi e argomenti uguali ai miei, onde il precedente rappresentato dalla decisione di quella causa possa "valere" come orientativo nella decisione della mia. Diversamente finirei per perdere la causa per interposta persona; per colpa di quel Collega, che (per diversità vuoi della fattispecie vuoi della formazione professionale) ha dedotto argomenti e motivi diversi dai miei. Per questo nel caso di applicazione meccanica e acritica della massima variamente raccattata ed ammannita, si potrebbe veramente parlare di "truffa del precedente".
Lo stesso tanto mitizzato overruling (l’incidenza del mutamento di giurisprudenza sopravvenuto in corso di causa; istituto non a caso uscito in sistemi diversi da quello "del comma") non va assunto come dogma: com’è -anche radicalmente- mutata in quel caso la giurisprudenza, così potrà ancora mutare nel mio processo (e non sono mancati casi di anche clamorosi ritorni), purché come difensore io sappia dimostrare l’erroneità del mutamento anche recente e magari prospettare tesi ancora diversa.
In questo continuo divenire dell’ordinamento sta la vera grandezza del rendere giustizia, che non è solo risolvere liti, ma per il difensore motore del processo, prospettare lealmente ed efficacemente e difenderle strenuamente le ragioni della parte; per il giudice decidere rettamente, con ciò risolvendo liti ma anche affermando -l’uno e l’altro- principi di vita e di comportamento, creando costume. Il che sarebbe possibile soltanto, prima attraverso decisioni giuste; dopo attraverso un uso corretto delle sentenze, attuato mediante una loro massimazione corretta e correttamente intesa ed usata.
Del resto è quanto professava il più grande giurista della Repubblica Serenissima, il Padre Maestro Paolo Sarpi (1553- 1627), quando osservava che il vero legislatore è chi interpreta ed applica la legge, non chi la promulga; per cui una legge inapplicata è soltanto una conchiglia vuota.
Quello che fa veramente paura è il dogmatismo giuridico; il servilismo acritico verso il precedente, che sostanzialmente è la rinuncia alla maestà della toga del difensore.
La conclusione non può che essere a sua volta veneta, mutuata da altra celebre lectio magistralis del grande Allorio nella solenne commemorazione, all’Ateneo Veneto, del collega di foro Francesco Carnellutti, per lunghi anni Consigliere dell’Ordine forense veneziano, pubblicata col titolo L’avvocato, il giudice e la legge. Motore del progresso giuridico è non il giudice, che nel "sistema del comma" è tenuto a giudicare il caso juxta alligata ed probata, bensì l’avvocato, che, sotto il pungolo dell’interesse del proprio cliente, è spinto a scrutare i meandri della norma alla ricerca di significati nuovi, capaci di fargli vincere la causa. Dove la funzione del giudice è di essere filtro delle spinte innovative dell’avvocato, disponibile e pronto a far passare nell’ordinamento anche coraggiose affermazioni che "meritino", ma inesorabilmente sordo ad ogni avventurismo di parte.
In questo dialogo avvocato-giudice, un ruolo fondamentale e terzo rivestono sia la cattedra accademica, in certo qual modo arbitro tra le spinte avventurose e le resistenze ingiustificate, e le riviste giuridiche, che, assieme alle sentenze, pubblicassero anche -magari solo per estratto- le scritture difensive delle parti.
In questo quadro -ma anche entro questi limiti- il precedente giurisprudenziale così presentato potrebbe acquistare un ruolo determinante nel cammino del diritto, anche senza mettere in discussione e tanto meno contrapporre il sistema "del comma" al sistema "del precedente".
Nella spiegazione si elencava a parte gli SCAMBI di oggetti da Collezione dai beni di consumo, ma entrambi protetti dalla stessa normativa.
Quello che mi pare certo è che le normativa sia la stessa vista la data coincidente.
Saluti, Carlo.


Allego per chi è interessato una bel modo di vedere la Giurisprudenza:
LexItalia.it
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IVONE CACCIAVILLANI
Giurisprudenza e valore del precedente
horizontal rule
La spinta al presente intervento nasce dallo struggente ricordo d’un grande maestro e amico, Mario Nigro, che, nel corso di una lectio magistralis all’Università di Padova, ebbe ad affermare che dietro ad ogni mutamento di giurisprudenza c’è un "pazzo d’avvocato", che ha avuto l’ardire di sostenere tesi contrastanti con la giurisprudenza consolidata, inducendo la stessa Corte Suprema a mutare avviso. Partì un fragoroso applauso e chi scrive è fiero di esserne stato l’iniziatore.
I due sistemi, del comma e del precedente
Per una corretta impostazione del tema pare opportuno un cenno di carattere sistematico: le regole di comportamento sono fissate dalla legge ma applicate dell’interprete chiamato a valutare se nel caso a giudizio quella certa disposizione sia stata o meno rispettata. Di ogni processo le due componenti essenziali sono l’individuazione della fattispecie concreta (il fatto) e la sua collocazione nel sistema normativo (l’ordinamento). La pronuncia giudiziaria -ordinariamente una sentenza- idonea a far precedente giurisprudenziale si colloca nel passaggio dal fatto all’ordinamento, quando il giudice spiega perché, sulla base di quale interpretazione della norma, quel fatto vada incapsulato in quella disposizione dell’ordinamento.
Questa collocazione del fatto nella norma coinvolge un delicato e complesso lavoro sia di interpretazione sistematica e complessiva della norma, sia d’individuazione e corretta valorizzazione degli elementi qualificanti del fatto, che ovviamente va inteso e valutato nella sua specificità, composta dell’accadimento (che a sua volta potrà essere un evento di vita -lecito o illecito- un negozio giuridico o un fatto naturale, come il decorso del tempo) e delle circostanze che l’hanno causato o accompagnato.
Non pare dubitabile che il secondo comma dell’art. 101 della Costituzione, "i giudici sono soggetti soltanto alla legge", storicamente non fu il frutto d’una scelta tra "sistema del comma", in cui il parametro di valutazione giuridica del fatto è la norma nel suo dettaglio dispositivo identificato nel comma, proprio degli ordinamenti d’impostazione "latina", e "sistema del precedente", in cui a far da parametro è il precedente giurisprudenziale reso in materia analoga, proprio dei Paesi di common law di matrice anglosassone. D’un tale dibattito non si trova traccia nei lavori della Costituente ed è pienamente plausibile perché lo scontro tra i due sistemi allora non era certo di dominio comune al di fuori delle trattazioni specialistiche; sarebbe scoppiato con l’affermarsi dell’Unione Europea nel confronto/scontro fra tradizione latina e tradizione anglosassone, molto diffusa nel Nord Europa, ben presto divenuta maggioranza tanto da marginalizzare il primo, il sistema del comma.
Resta benemerito sul piano istituzionale, ancorché limitato al solo diritto amministrativo, il Convegno di Bibione del 2006, in cui furono messi a confronto i cinque "sistemi dal comma" presenti in Europa -Italia, Francia, Austria, Germania e Spagna- alla ricerca dei tratti individualizzanti almeno in quel ramo del diritto; non ne furono trovati che pochissimi, di tal che, nell’attuale andamento generale di omogeneizzazione degli ordinamenti considerare recessivo il "sistema del comma" non sarebbe che il prendere atto di un’evoluzione praticamente irreversibile.
Peraltro, se non preclusiva del "sistema del precedente", la disposizione costituzionale è certo impositiva di un principio ben preciso, idoneo in linea sistematica a costituire un argine all’affermazione che volesse erigere a norma d’assetto la vincolatività per il giudice del precedente giurisprudenziale, anche se in termini col caso a decisione.
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Il Convegno di Bibione (21 ottobre 2006), indetto dall’Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti, fu, a quanto consta, l’unica occasione di confronto diretto tra i sistemi "del comma" operanti in Europa, tenutosi con la presenza dei Presidenti dei rispettivi massimi organi di giustizia amministrativa: oltre che del Consiglio di Stato italiano, Alberto De Roberto; del Consiglio di Stato di Francia, Jean Michel Belorget; della Corte Federale Amministrativa di Germania, Eckart Hien; della Corte Federale Amministrativa d’Austria, Clemens Jabloner; della Sala Tercera della Corte Suprema di Spagna, Ramòn Trillo Torres. Gli atti furono pubblicati dalla stessa Associazione "I sistemi di giustizia amministrativa - Ordinamenti dualisti e monisti a confronto".
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Dal fatto al diritto: la massima giurisprudenziale
Nel sistema processuale retto dal principio della domanda sono gli elementi di essa (petitum e causa petendi) che condizionano la decisione del giudice. Nel nostro sistema processuale civile (ma nella sostanza gli altri paradigmi processuali non ne differiscono apprezzabilmente) esso emerge con inequivoca chiarezza dalle disposizioni sull’interesse all’azione come presupposto condizionante della stessa possibilità di agire; dal dovere di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, tenuto il giudice statuire juxta alligata et probata.
Dal complesso di tali principi emerge chiaramente come lo schema del processo negli ordinamenti d’impianto "latino" è ancora quello romanistico del da mihi factum dabo tibi jus.
Dove il factum è l’accadimento vestito delle circostanze, sia prospettate dall’attore che contrapposte dalle altre parti del processo. Evidente e chiaro ad un minimo d’esperienza d’aula giudiziaria che il vestito dell’accadimento, l’insieme delle circostanze che ne costituiscono la specificità risultante dal contraddittorio, può non solo connotare diversamente due fatti in ipotesi tra loro identici, ma anche e conseguentemente condizionare inderogabilmente la decisione giudice vincolato all’juxta alligata et probata.
Il jus che il giudice dà è l’individuazione del dovuto nel caso a giudizio; esso presuppone l’esatta individuazione del fatto; la corretta individuazione/interpretazione della norma che lo regola e la corretta sussunzione (incapsulamento) di quel fatto in quella disposizione.
La massima giurisprudenziale è la sintesi di tale sussunzione; l’enunciazione della regula juris in quella fattispecie (accadimento vestito), ma anche il precedente giurisprudenziale destinato ad orientare in casi analoghi. Momento delicatissimo quello della massimazione delle sentenze; più delicato del decidere la causa, perché la sentenza si rivolge solo alle parti, tra le quali regola la contesa, mentre la massima è (o sarebbe) destinata a costituire ed enunciare la regula juris generale dell’ordinamento in quella fattispecie, destinata a valere erga omnes. Un tempo l’Ufficio del Massimario era il clou della Corte Suprema, ora pare che, se non soppresso, sia di molto marginalizzato. Certo un pessimo servizio rendono le Riviste di giurisprudenza che pullulano, la cui superficialità di massimazione rasenta spesso la mistificazione del vero contenuto del decisum.
La massimite
Non è nuova la tesi che la massimite (il culto solo della massima) è la tomba del diritto. Nella stessa scienza accademica i trattati non vanno più di moda; oggi trionfano e spopolano le rassegne di giurisprudenza, che anchilosano il senso critico dell’avvocato e meccanicizzano le decisioni del giudice. Le scritture difensive che infarciscono i fascicoli sono per lo più collage di massime non sempre fedelmente riportate; dove non di rado si consuma una vera tentata la truffa processuale, laddove vengono esposte massime taroccate, "false". Le sentenze non motivano più, limitandosi a collage o a rinvii a precedenti più o meno confacenti al caso deciso.
A ciò s’aggiunga l’effetto nefasto dell’informatizzazione del sistema-giustizia. Un ausilio prezioso il computer per velocizzare la circolazione dei dati, che peraltro sta diventando una vera tabe della stessa funzione giurisdizionale, quando scritture difensive e sentenze sono confezionate con copia-incolla di testi non sempre oculatamente -o anche solo correttamente- scelti e usati.
Nei "sistemi del comma" -o, se si vuol istituzionalizzare il concetto, nel sistema fondato sul principio della domanda- il giudice, soggetto soltanto alla legge, deve decidere quella causa, prospettata in quella guisa, sostenuta da quei motivi fondati su quelle argomentazioni, contrapposte da quelle contestazioni; su quell’accadimento come vestito dal contraddittorio.
Questo nella sostanza sarebbe la conseguenza applicativa delle solenni -quanto purtroppo fatue- enunciazioni del principio/diritto al giusto processo, sul quale ci s’è ripetutamente soffermati in questa Rivista.
In questo ambito va collocato il ruolo -orientatore ma mai condizionante- della massima. La quale in tanto potrà essere invocata ed applicata nel mio caso in quanto sia stata posta e/o sia intervenuta ad epilogo di un processo fondato sugli stessi motivi/argomenti da me dedotti. Per potersi applicare al mio caso, quella massima, resa anche del tutto congruamente su quei motivi/argomenti, dev’essere verificato ed accertato che in quella causa erano stati dedotti motivi e argomenti uguali ai miei, onde il precedente rappresentato dalla decisione di quella causa possa "valere" come orientativo nella decisione della mia. Diversamente finirei per perdere la causa per interposta persona; per colpa di quel Collega, che (per diversità vuoi della fattispecie vuoi della formazione professionale) ha dedotto argomenti e motivi diversi dai miei. Per questo nel caso di applicazione meccanica e acritica della massima variamente raccattata ed ammannita, si potrebbe veramente parlare di "truffa del precedente".
Lo stesso tanto mitizzato overruling (l’incidenza del mutamento di giurisprudenza sopravvenuto in corso di causa; istituto non a caso uscito in sistemi diversi da quello "del comma") non va assunto come dogma: com’è -anche radicalmente- mutata in quel caso la giurisprudenza, così potrà ancora mutare nel mio processo (e non sono mancati casi di anche clamorosi ritorni), purché come difensore io sappia dimostrare l’erroneità del mutamento anche recente e magari prospettare tesi ancora diversa.
In questo continuo divenire dell’ordinamento sta la vera grandezza del rendere giustizia, che non è solo risolvere liti, ma per il difensore motore del processo, prospettare lealmente ed efficacemente e difenderle strenuamente le ragioni della parte; per il giudice decidere rettamente, con ciò risolvendo liti ma anche affermando -l’uno e l’altro- principi di vita e di comportamento, creando costume. Il che sarebbe possibile soltanto, prima attraverso decisioni giuste; dopo attraverso un uso corretto delle sentenze, attuato mediante una loro massimazione corretta e correttamente intesa ed usata.
Del resto è quanto professava il più grande giurista della Repubblica Serenissima, il Padre Maestro Paolo Sarpi (1553- 1627), quando osservava che il vero legislatore è chi interpreta ed applica la legge, non chi la promulga; per cui una legge inapplicata è soltanto una conchiglia vuota.
Quello che fa veramente paura è il dogmatismo giuridico; il servilismo acritico verso il precedente, che sostanzialmente è la rinuncia alla maestà della toga del difensore.
La conclusione non può che essere a sua volta veneta, mutuata da altra celebre lectio magistralis del grande Allorio nella solenne commemorazione, all’Ateneo Veneto, del collega di foro Francesco Carnellutti, per lunghi anni Consigliere dell’Ordine forense veneziano, pubblicata col titolo L’avvocato, il giudice e la legge. Motore del progresso giuridico è non il giudice, che nel "sistema del comma" è tenuto a giudicare il caso juxta alligata ed probata, bensì l’avvocato, che, sotto il pungolo dell’interesse del proprio cliente, è spinto a scrutare i meandri della norma alla ricerca di significati nuovi, capaci di fargli vincere la causa. Dove la funzione del giudice è di essere filtro delle spinte innovative dell’avvocato, disponibile e pronto a far passare nell’ordinamento anche coraggiose affermazioni che "meritino", ma inesorabilmente sordo ad ogni avventurismo di parte.
In questo dialogo avvocato-giudice, un ruolo fondamentale e terzo rivestono sia la cattedra accademica, in certo qual modo arbitro tra le spinte avventurose e le resistenze ingiustificate, e le riviste giuridiche, che, assieme alle sentenze, pubblicassero anche -magari solo per estratto- le scritture difensive delle parti.
In questo quadro -ma anche entro questi limiti- il precedente giurisprudenziale così presentato potrebbe acquistare un ruolo determinante nel cammino del diritto, anche senza mettere in discussione e tanto meno contrapporre il sistema "del comma" al sistema "del precedente".
Colleziono:Tariffe Sardegna-Napoli-Toscana-Pontificio e quello che posso;Cartoline Gino Boccasile!
Su OneDrive immagini di parte delle mie collezioni: Sardegna https://onedrive.live.com/?authkey=%211 ... EBD8FF2B97
Su OneDrive immagini di parte delle mie collezioni: Sardegna https://onedrive.live.com/?authkey=%211 ... EBD8FF2B97
- Antonello Cerruti
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Re: IMPORTANTISSIMO e da leggere subito
Ho trovato queste definizioni semplici semplici.glücklich sammler ha scritto:Quale è la definizione legale di "bene di consumo"?
Fortunato
Dal punto di vista della loro funzione, i beni economici possono essere distinti in:
beni di consumo;
beni strumentali.
Sono beni di consumo i beni che producono una utilità diretta per il consumatore finale, come ad esempio i capi di abbigliamento, gli elettrodomestici. Questi beni sono detti anche beni diretti.
Sono beni strumentali quei beni che non vengono direttamente consumati, ma sono utilizzati per la produzione di altri beni. Essi sono chiamati anche beni indiretti o fattori produttivi.
Cordiali saluti.
Antonello Cerruti
- Antonello Cerruti
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- Iscritto il: 16 luglio 2007, 12:45
Re: IMPORTANTISSIMO e da leggere subito
Queste norme sono studiate ed emanate per quei beni "industriali" che sono perfettamente sostituibili per identici gli uni agli altri, ad esempio un'auto è identica a quella che la segue nella catena di montaggio.
Se la prima ha un difetto dovuto ad un componente difettoso, la seconda può sostituirla senza che si evidenzino differenze fra l'una e l'altra e quindi senza nocumento per l'acquirente consumatore.
Però, e questo è l'aspetto che deve interessare i collezionisti, un francobollo può essere uguale ad un altro?
Forse un Gronchi Rosa nuovo illinguellato è uguale ad un altro Gronchi Rosa nuovo illinguellato, ferme restando le caratteristiche specifiche legate alla centratura, alla freschezza, ecc.
Ma un 50 bajocchi stampa difettosa di prima qualità può avere un gemello assolutamente identico?
Ma dobbiamo lasciar perdere queste distinzioni cavillose ed apprezzare questa legge (che, come fa giustamente notare Carlo, è solo un gradino ulteriore di norme preesistenti) che può obbligare il falsario a sostituire il francobollo farlocco.
Cosa succede oggi?
Il trappolista vende un falso (o truccato o riparato o rigommato), lo spedisce, gli ritorna e continua a spedire altri esemplari non perfetti sino a quando l'acquirente non perde la pazienza e gli chiede il rimborso o, per stanchezza, si tiene la "meno peggio" tra le porcherie che gli vengono inviate.
Nei giorni scorsi, ho evidenziato in questo topic http://lafilatelia.it/forum/viewtopic.p ... 2&start=40
la vendita di un falsissimo 50 bajocchi stampa difettosa.
Al massimo, avrà pensato il venditore, dovrò restituire l'importo raggiunto.
Oggi, invece, l'acquirente ha l'arma per ottenere in giudizio la sostituzione di quel falso con un esemplare originale corrispondente alla descrizione.
Invece di rendere i 400 euro ottenuti dalla vendita, il falsario potrebbe dover sostituire la patacca e consegnare all'acquirente un francobollo originale che vale - in quelle condizioni - almeno 2000 euro.
Se la legge trovasse puntuale applicazione, si formerebbe una legione di collezionisti/investigatori che troverebbe conveniente girare per i siti internet alla ricerca di falsi e trappole varie (che vengono offerti a prezzi abbastanza bassi da attirare i polli) per poi esigerne la sostituzione con esemplari autentici.
Sarebbe la fine delle aste on line?
Non lo so, ma sicuramente sarebbe la fine dei trappolisti a cui non resterebbe che offrire solo delle immagini evitando di accompagnarle con descrizioni fuorvianti.
Perchè, e questa è l'unica osservazione che sottopongo alla vostra paziente attenzione, la legge colpisce le descrizioni difformi dalla realtà dell'oggetto, non la vendita di falsi.
Cordiali saluti.
Antonello Cerruti
Se la prima ha un difetto dovuto ad un componente difettoso, la seconda può sostituirla senza che si evidenzino differenze fra l'una e l'altra e quindi senza nocumento per l'acquirente consumatore.
Però, e questo è l'aspetto che deve interessare i collezionisti, un francobollo può essere uguale ad un altro?
Forse un Gronchi Rosa nuovo illinguellato è uguale ad un altro Gronchi Rosa nuovo illinguellato, ferme restando le caratteristiche specifiche legate alla centratura, alla freschezza, ecc.
Ma un 50 bajocchi stampa difettosa di prima qualità può avere un gemello assolutamente identico?
Ma dobbiamo lasciar perdere queste distinzioni cavillose ed apprezzare questa legge (che, come fa giustamente notare Carlo, è solo un gradino ulteriore di norme preesistenti) che può obbligare il falsario a sostituire il francobollo farlocco.
Cosa succede oggi?
Il trappolista vende un falso (o truccato o riparato o rigommato), lo spedisce, gli ritorna e continua a spedire altri esemplari non perfetti sino a quando l'acquirente non perde la pazienza e gli chiede il rimborso o, per stanchezza, si tiene la "meno peggio" tra le porcherie che gli vengono inviate.
Nei giorni scorsi, ho evidenziato in questo topic http://lafilatelia.it/forum/viewtopic.p ... 2&start=40
la vendita di un falsissimo 50 bajocchi stampa difettosa.
Al massimo, avrà pensato il venditore, dovrò restituire l'importo raggiunto.
Oggi, invece, l'acquirente ha l'arma per ottenere in giudizio la sostituzione di quel falso con un esemplare originale corrispondente alla descrizione.
Invece di rendere i 400 euro ottenuti dalla vendita, il falsario potrebbe dover sostituire la patacca e consegnare all'acquirente un francobollo originale che vale - in quelle condizioni - almeno 2000 euro.
Se la legge trovasse puntuale applicazione, si formerebbe una legione di collezionisti/investigatori che troverebbe conveniente girare per i siti internet alla ricerca di falsi e trappole varie (che vengono offerti a prezzi abbastanza bassi da attirare i polli) per poi esigerne la sostituzione con esemplari autentici.
Sarebbe la fine delle aste on line?
Non lo so, ma sicuramente sarebbe la fine dei trappolisti a cui non resterebbe che offrire solo delle immagini evitando di accompagnarle con descrizioni fuorvianti.
Perchè, e questa è l'unica osservazione che sottopongo alla vostra paziente attenzione, la legge colpisce le descrizioni difformi dalla realtà dell'oggetto, non la vendita di falsi.
Cordiali saluti.
Antonello Cerruti
Re: IMPORTANTISSIMO e da leggere subito
Caro Antonello hai fatto bene a segnalare l'argomento alla nostra attenzione. Tuttavia resto scettico riguardo ad un radicale cambio delle cose. Si tratta di fattispecie di reato che rimangono perseguibili dietro querela di parte. Chi smercia francobolli falsi non recede dai propri propositi non già perchè manchi una legge che li punisca ma perchè sanno che la percentuale di truffati che adirà le vie legali contro di loro sarà sempre marginale.
- Antonello Cerruti
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- Iscritto il: 16 luglio 2007, 12:45
Re: IMPORTANTISSIMO e da leggere subito
medor ha scritto:Caro Antonello hai fatto bene a segnalare l'argomento alla nostra attenzione. Tuttavia resto scettico riguardo ad un radicale cambio delle cose. Si tratta di fattispecie di reato che rimangono perseguibili dietro querela di parte. Chi smercia francobolli falsi non recede dai propri propositi non già perchè manchi una legge che li punisca ma perchè sanno che la percentuale di truffati che adirà le vie legali contro di loro sarà sempre marginale.
Caro Medor, avere un'arma non obbliga ad usarla.
Però, ora, i collezionisti hanno un'arma in più e, almeno per le truffe più costose, forse troveranno conveniente usarla.
Speriamo.
Cordiali saluti.
Antonello Cerruti
Revised by Lucky Boldrini - October 2017