Non mi sono ancora posto bene il problema ma credo che il codice civile e la legge sulla privacy contemplano queste cose:
Se per caso dovesse esserci un azione di rivendicazione, articolo 948 del codice civile, dovrebbe sottostare il richiedente ad una serie di filtri che consentano la dimostrabilità, senza dubbio alcuno, di essere l'avente diritto al possesso del bene rivendicato e non è sempre una cosa facile specialmente se il bene sottoposto a giudizio si allontana da noi temporalmente.
In qualche modo allora ci viene in soccorso l'usucapione, articoli 1158 e seguenti del codice civile, che esiste anche per i beni mobili e contempla dei tempi precisi oltre i quali non è più possibile avviare alcuna azione di rivendicazione appunto perchè senza alcuna rivendicazione il bene non più posseduto e non rivendicato passa di proprietà.
Quindi tanto più si pubblicano nomi e indirizzi vicini temporalmente a noi, tanto più bisogna metterci un pò di buon senso.
Se uniamo a queste regolette ciò che la legge sulla privacy definisce dati sensibili di cui nessuno e in nessun modo può divulgarne il contenuto o il senso:
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.
quasi quasi, quindi, mi fà più impressione il mettere in chiaro il contenuto della missiva stessa (divulgazione pubblica di contenuto privato) piuttosto che il destinatario a cui la missiva è intestata, tanto maggiore se la data di invio è sotto al termine dell'usucapione, proprio per non incorrere in divulgazione illecita di dati sensibili anche nei confronti di eventuali eredi dalla cui divulgazione (anche involontaria) ne potessero avere nocumento.
Ed in tutto questi discorsi non viene preso assolutamente in considerazione, dal legislatore, il perchè il proprietario legittimo abbia potuto smarrire il bene ora posseduto da altri di cui ne rivendica la proprietà e/o l'infrazione nellla divulgazione di dati sensibili. Il fatto stesso di possedere un bene non proprio non legittima la divulgazione a terzi del contenuto, divieto che nasce dal fatto di non essere il proprietario del bene sottoposto a esame.
Per concludere, chi si butta a capofitto nei bidoni della carta per estrarne buste o lettere gettate via (anche volontariamente) non ha il diritto di divulgarne il contenuto perchè non è materiale di sua proprietà e nell'intenzione del propietario vi era il chiaro fine di distruggere il documento e non certo di vederselo divulgato a terzi...(milioni di terzi, in realtà)
