Grazoe per le risposte.


Moderatore: fildoc
francesco luraschi ha scritto:In linea di massima vale quanto scritto sopra.
Vi erano però limitazioni: la lettera allegata doveva rientrare nella categoria base di peso e la natura del campione doveva essere verificabile.
Se la lettera non era di peso base e/o il campione era contenuto e non allegato la riduzione tariffaria non veniva applicata e la tassa derivava dalla semplice pesatura della lettera.
Faccio un esempio: se la lettera pesava 15 grammi e il campione di zucchero allegato (e verificabile) 10 se spedita nella I distanza la tassa era solo di c.15 invece che 30.
Francesco